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Start up innovativa

Il governo sta lavorando alla creazione di un nuovo tipo di società, la start up innovativa. Una società di capitali con azioni o quote rappresentative del capitale non quotato. Cerchiamo di comprendere rapidamente quali siano le caratteristiche necessarie per poter configurare la start up innovativo, e in che modo il regime di quadro  fiscale possa essere derogato dalle innovazioni previste per questa nuova particolare categoria di impresa.

Affinchè si possa configurare la start up innovativa è innanzitutto necessario che la maggioranza di quote, azioni e diritti di voto sia in mano a persone fi siche; che l’attività avviata da non più di 48 mesi; che la sede principale sia in Italia; che il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno d’attività, non sia superiore a 5 milioni di euro; che non vi sia alcuna distribuzione passata e presente di utili; che vi sia sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi, quale oggetto sociale esclusivo; che non sia avvenuta alcuna fusione, scissione o cessione di azienda all’origine della sua costituzione.

La start up innovativa dovrà poi rispettare alcuni requisiti come: spese in ricerca e sviluppo superiori nella stessa start-up innovativa al 30% del maggior valore fra spese totali e valore della produzione;  oltre un terzo dei dipendenti e collaboratori deve essere in possesso di titolo di dottorato, in dottorando o in possesso di laurea e attività triennale di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici e privati;  l’azienda sia titolare di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione, a una topografi a di prodotto o a una nuova varietà vegetale, tutte afferenti all’oggetto sociale dell’impresa.

Per quanto riguarda le deroghe al quadro fiscale, stando alle intenzioni dell’esecutivo alle start-up innovative non si applica la disciplina delle società di comodo (legge 724/1994) e la disciplina fiscale per le società non operative (legge 148/2011). Nella determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle start-up innovative, inoltre, l’aliquota percentuale per il calcolo del nuovo capitale (per come previsto dalla legge n. 214/2011, è aumentata di 3 punti percentuali a copertura del maggior rischio di capitale sostenuto dagli investitori.

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