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Sportello e-commerce

Sulla Guue serie L n. 249 del 14 settembre 2012, è stato pubblicato il regolamento n. 815/2012 del 13 settembre 2012 della Commissione europea, che fissa le modalità di applicazione delle disposizioni sullo scambio di informazioni previste dal regolamento n. 904/2010, relativamente al regime speciale per i predetti servizi. A parlarne è un interessantissimo approfondimento apparso sulle pagine del quotidiano economico giuridico Italia Oggi, a firma di Franco Ricca. Cerchiamo di comprendere quali siano tutte le novità di tale schema.

“Per le imprese comunitarie” – afferma Ricca – “il meccanismo che debutterà nel 2015 rappresenterà il primo esperimento di sportello unico, ovverosia la possibilità di operare con privati consumatori in tutti gli stati membri senza dover essere identificate e dover effettuare gli adempimenti Iva in ciascuno di essi. Occorre ricordare che, attualmente, l’applicazione del regime dello sportello unico è limitata alle prestazioni di servizi elettronici resi a privati consumatori Ue da imprese stabilite fuori dell’Ue”.

Pertanto tra poco più di due anni, come effetto delle modifiche apportate alla direttiva 112 del 2006 con l’art. 5 della direttiva 2008/8/del 12 febbraio 2008 (peraltro non trasfuse nella versione consolidata all’1/1/2011 della direttiva 112 consultabile nel sito di documentazione normativa dell’Ue), il regime speciale si applicherà, oltre che ai predetti servizi, anche a quelli di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.

In merito agli scambi informativi, “viene previsto” – continua Ricca – “tra l’altro, che le imprese, sia comunitarie che extracomunitarie, dovranno presentare in forma elettronica allo stato membro in cui si sono identificate la dichiarazione Iva conforme all’allegato III al regolamento, includendovi tutte le operazioni effettuate, nell’ambito del regime speciale, nei vari paesi Ue di consumo dei servizi. In particolare, nella dichiarazione occorrerà indicare, per ciascuno stato membro di consumo, la base imponibile, l’aliquota e l’imposta. Le imprese Ue dovranno includere nella dichiarazione anche le operazioni effettuate da stabili organizzazioni situate in uno stato membro diverso da quello di identificazione. La dichiarazione dovrà essere presentata, come già previsto nell’ambito delle regole attuali, anche in assenza di operazioni imponibili. Lo stato membro che riceve la dichiarazione provvederà poi, mediante la rete elettronica Ccn/Csi, a trasmettere le informazioni ad ogni stato membro di consumo e di stabilimento del dichiarante. Prima ancora, però, lo stato membro di identificazione trasmetterà a tutti gli stati membri le informazioni dei soggetti passivi che beneficiano del regime speciale”.

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