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L’esenzione Iva per le prestazioni degli odontotecnici

Le prestazioni di servizio che vengono rese e poste in essere dagli odontotecnici beneficiano di una importante esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva): questa constatazione deriva direttamente dalla lettura del decimo articolo del Dpr 633 del 1972, vale a dire il decreto che ha sancito il tributo in questione. Nel dettaglio, se si va a leggere il numero diciotto di questo stesso articolo, ci si accorge come tra le operazioni esenti dall’imposta vi siano anche le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

D’altronde, si può fare riferimento anche a un documento un po’ datato della nostra amministrazione finanziaria. In effetti, in base alla circolare numero 14 del 1981 (“Chiarimenti aliquote Iva), l’attività specifica che viene svolta dagli odontotecnici, in particolare quando si vanno a preparare delle protesi dentarie, rappresenta una prestazione di servizi che viene resa nell’esercizio di un’arte ausiliaria della professione sanitaria. L’esenzione dall’imposta, inoltre, può essere ricavata e dedotta dalla lettura del Regio Decreto numero 1265 del 1934, vale a dire il Testo Unico delle leggi sanitarie, con l’articolo 99 che è appositamente dedicato alla vigilanza da esercitare sugli operatori di tale settore.

La completezza di informazione, inoltre, si ottiene con l’aggiunta della risoluzione 330153 del 1981, altro documento redatto dalla nostra amministrazione finanziaria: in base a quest’ultima, le protesi dentarie rientrano nel campo di applicazione di questo beneficio tributario, una precisazione di non poco conto. Ma quali sono esattamente le competenze di un odontotecnico? Il profilo professionale in questione poteva essere modificato più volte nel corso del tempo, ma tutto questo non è successo, di conseguenza si può seguire alla lettera quanto previsto dal Regio Decreto 1334 del 1928 (“Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie”), secondo cui tali soggetti sono autorizzati solamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su impronte che sono fornite da medici chirurghi.

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