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Tariffe liberi professionisti

Con il nuovo decreto ministeriale n. 140/2012 vengono introdotte alcune linee guida di liquidazione giudiziale nel rapporto con i professionisti, in sinergia con l’abrogazione delle tariffe delle professioni, regolamentate nel sistema ordinistico. Ma cosa cambia nel rapporto quotidiano con avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro & co.? A quali nuove regole devono sottostare i liberi professionisti nello svolgimento delle proprie prestazioni di servizio nei confronti dei contribuenti e degli utenti dei relativi servizi?

Iniziamo con ordine, ricordando come, in seguito alle recenti introduzioni normative, il compenso tra cliente e professionista debba essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Un passo in avanti comunque gradito, visto e considerato che in molte prestazioni di servizio, purtroppo, la trasparenza non era certamente un elemento contraddistinguente la relazione con il libero professionista.

Non solo. Il contratto dovrà necessariamente indicare alcuni elementi “minimi” come: Grado di complessità dell’incarico; Oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico; Dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

Il cliente, se lo vorrà, potrà richiedere un preventivo “di massima”, adeguato all’importanza dell’opera. Per quanto concerne sempre la misura del compenso, per le singole prestazioni vanno indicate tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. La pubblicità informativa è possibile anche sui compensi delle prestazioni, realizzabile con ogni mezzo.  La pubblicità deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria. Per quanto concerne la violazione sui principi, costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni previste dal codice del consumo e dalle norme sulla pubblicità ingannevole. Questi ultimi riferimenti potrebbero però mettere in dubbio la qualifica del professionista e spostarla sul versante imprenditoriale, esito questo fortemente avversato dagli ordini. A parte queste considerazioni generali – conclude il quotidiano Italia Oggi – “va sottolineato che la possibilità di mettere a confronto le tariffe pratiche attraverso le forme lecite di pubblicità comparativa è ulteriore elemento che spinge alla individuazione di un tariffario di studio e di una contrattualistica standard a uso del singolo professionista, dello studio associato e della società tra professionisti”.

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