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Conseguenze per il cliente della mancata verifica antiriciclaggio

Proprio ieri abbiamo introdotto i nuovi obblighi in capo al professionista e alla banca che – per indisponibilità del cliente a fornire le informazioni necessarie – non siano in grado di procedere alla compilazione del questionario per adeguata verifica. Abbiamo altresì ricordato, in quella occasione, quanto siano più stringenti gli obblighi nei confronti dei professionisti e delle banche, e quali siano le conseguenze che sottostanno l’ipotesi di impossibilità, per l’istituto di credito, di procedere al compimento di tale operazione.

In sintesi, la banca o il professionista che non riescano a produrre il questionario per il rifiuto del cliente di fornire le informazioni necessarie, dovranno porre fine a qualsiasi relazione professionale con il cliente stesso, restituendo a quest’ultimo le somme eventualmente depositate, con la causale relativa. Ma a quali rischi va incontro il cliente che si rifiuta di collaborare per la compilazione del questionario di adeguata verifica?

Se dovesse succedere quanto sopra delineato, il cliente andrebbe incontro ad una serie di problemi non certo sottovalutabili. In primo luogo, infatti, il bonifico di restituzione dei fondi verrà “marchiato” con la causale di rimborso per mancata possibilità di procedere alla adeguata verifica del cliente, esponendo di fatto il cliente al pericolo di segnalazione di operazione sospetta e soprattutto alle sanzioni penali di cui all’art. 55, comma 3°, del dlgs 231/07.

Il comma appena ricordato poche righe fa prevede che, salvo in caso di più gravi reati, l’esecutore dell’operazione che non fornisca informazioni sullo scopo o sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale (o le fornisca false) è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Rimane inteso che la la formalizzazione della mancata possibilità di esecuzione dell’adeguata verifica e l’ulteriore segnalazione possano agevolmente portare alla comminazione della citata sanzione penale in capo al soggetto non collaborativo.

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