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Novità adeguata verifica antiriciclaggio

Dalla scorsa settimana i clienti delle banche e dei professionisti che non consegnano all’istituto e agli studi le informazioni utili per il compimento dell’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio rischiano una condanna penale. Se infatti le banche non potranno procedere alla compilazione del questionario, dovranno restituire i soldi depositati al proprio cliente, indicando – nella causale del bonifico – la motivazione di tale rimborso. Di qui la possibilità possa scattare una segnalazione di operazione sospetta e di riflesso all’incriminazione del cliente per il reato di cui al comma 3° dell’art. 55 del decreto antiriciclaggio.

Il nuovo comma 1 dell’art. 23, del dlgs 231/07, prevede infatti che quando i professionisti (lecito ritenere che in tale dicitura possano rientrare anche le banche) non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica (come nel caso supposto, per la mancata collaborazione del cliente), non devono instaurare alcun rapporto continuativo con il «potenziale» fruitore del servizio (vedi anche conto corrente chiuso se verifica antiriciclaggio impossibile).

Oltre a quanto sopra, e pertanto alla cessazione della relazione professionale, dovrebbero restituire le somme precedentemente depositate, valutando altresì l’opportunità di inviare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’art. 41 del dlgs 231.

Anche ai professionisti, così come alle banche, quindi, vengono imposti più severi obblighi di adeguata verifica in relazione a prestazioni professionali in corso di realizzazione, e viene imposto di restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.

Sarà infine obbligo del professionista allegare – al bonifico di restituzione dei fondi – una comunicazione nella quale il professionista spiega alla banca che la restituzione delle somme al cliente si rende necessaria, in virtù della impossiblità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti per contrastare efficacemente i rischi di operazioni di riciclaggio.

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