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Messaggio dell’Inps sul calcolo delle indennità

Il messaggio numero 18296 dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) ha avuto come oggetto il Decreto legge 185 del 2009 (il cosiddetto “Decreto Anticrisi” per la precisione): più precisamente, il tutto rientra nell’attuazione di una recente sentenza della Corte Costituzionale che ha riguardato i trattamenti di fine servizio destinati ai dipendenti pubblici. Il documento dell’ente, dunque, ha voluto illustrare quali sono le prime istruzioni dal punto di vista operativo.

Il fatto che si sia abrogato quanto stabilito dal Decreto 78 del 2010 ha di fatto ripristinato la normativa che vigeva precedentemente per quel che concerne il calcolo dei trattamenti di fine servizio (le indennità premio di servizio per i dipendenti di autonomie locali, regioni e sanità, e le indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari, senza dimenticare quelle di anzianità). Il computo della prestazione su due quote non ha più quindi molto senso e questi stessi trattamenti devono essere necessariamente ottenuti in base a quanto disposto da due testi normativi: nello specifico, si tratta del Dpr 1032 del 1973 (“Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”) e della Legge 152 del 1968 (“Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali”). Già a settembre, comunque, erano state perfezionate le verifiche dell’Inps sulle pensioni della ex gestione Inpdap.

L’alternativa tra i due decreti appena descritti dipende ovviamente dal fatto che si tratti di una indennità di buonuscita oppure di una indennità premio di servizio. Altre istruzioni in questo senso saranno rese note non appena si rilasceranno le nuove procedure di gestione dei riscatti. In aggiunta, l’Inps ha specificato come si procederà in via centrale al calcolo di tutte le riliquidazioni dei trattamenti di fine servizio che sono stati erogati. L’ultimo aspetto esaminato, infine, ha riguardato la permanenza del contributo del 2,5% a carico del dipendente e l’estinzione delle sentenze sulla restituzione dello stesso.

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