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Accertamento valido anche con il conto corrente del coniuge

La sentenza risale a due settimane fa ormai, ma è giunto il momento di discuterla e approfondirla nel dettaglio: la Corte di Cassazione ha accolto il 30 novembre scorso un ricorso presentato dalla nostra amministrazione finanziaria, specificando come fosse autorizzato l’accertamento fiscale mediante indagini sui conti correnti bancari intestati a soggetti terzi. Queste informazioni, infatti, sono state considerate utili per venire a capo del reddito di un determinato contribuente. Tutto è nato da un accertamento fiscale posto in essere dall’Agenzia delle Entrate nei riguardi di un commerciante.

Nel dettaglio, sono stati recuperati a tassazione per un periodo d’imposta di diciannove anni fa i maggiori redditi ottenuti attraverso gli accrediti e gli addebiti relativi al conto corrente intestato alla moglie del contribuente in questione. La Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello della parte pubblica, annullando di fatto l’atto impositivo. Secondo questi giudici, infatti, non esistevano i requisiti di gravità, di precisione e di concordanza che sono previsti dal codice civile e che erano stati addotti dalla stessa Agenzia. Tra l’altro, bisogna ricordare che c’è l’estinzione del conto corrente per la mancata verifica antiriciclaggio.

Per tutti questi motivi, le Entrate hanno quindi scelto di proporre il ricorso per Cassazione, insistendo sul tasto della violazione e della falsa applicazione degli articoli del Dpr 600 del 1973. Le principali doglianze del Fisco riguardavano la mancanza di considerazione per quel che concerne le somme movimentate sul conto del coniuge, l’assenza di redditi propri dichiarati da questa moglie e la mancanza di giustificazioni da parte della stessa in merito alla provenienza delle somme di denaro. I giudici di Piazza Cavour hanno quindi dato ragione alle Entrate, riconoscendo come l’accertamento tributario possa essere perfezionato attraverso delle indagini su dei conti correnti bancari che non fanno capo direttamente al contribuente coinvolto. Questi elementi indiziari, inoltre, erano già stati presi a riferimento dalla Suprema Corte in una sua sentenza di dieci anni fa.

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