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Aumento contributi lavoratori autonomi gestione separata

A partire dal 1 gennaio 2013 hanno subito un incremento le aliquote contributive per artigiani e commercianti saliranno di 0,45 punti percentuali, facendo così seguito a un incremento di 1,3 punti percentuali nello scorso anno. Per la gestione separata, invece, l’aliquota salirà del 2 per cento, con riconduzione dal 18 per cento al 20 per cento. Vediamo nel dettaglio in che modo è cambiata la disciplina di riferimento nel settore, e cosa accadrà nel 2013.

La disciplina distingue due diverse categorie di soggetti con obbligo di iscrizione e di contribuzione alla gestione separata. Da una parte i lavoratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria né pensionati (quelli che, in altri termini, vengono chiamati collaboratori esclusivi o scoperti), che versano il 27,72 per cento (di cui lo 0,72 per cento per le prestazioni assistenziali di malattia, maternità e assegni familiari). Dall’altra parte i lavoratori già in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria o pensionati (quelli che invece vengono chiamati collaboratori non esclusivi oppure coperti), che pagano il 20 per cento tutto per la pensione (vedi anche Calendario novità fiscali lavoro 2013).

Per questa seconda categoria di soggetti (e solo per essa) dal 1° gennaio 2013 l’aliquota contributiva è salita del 2%, in qualità di step intermedio che dovrebbe condurre – al mese di gennaio 2018 – l’aliquota intorno al 24 per cento (33,72 per cento per i soggetti esclusivi della prima categoria). L’aumento era stato originariamente previsto dalla riforma Fornero e, poi, corretto dalla legge n. 134/2012 di conversione del dl n. 83/2012 (decreto Sviluppo).

L’incremento dei contributi pagati dai lavoratori dovrebbe servire a migliorare la futura pensione, aiutandola a incrementare di importo. Oltre a quanto sopra rimane confermato che l’onere contributivo viene sostenuto non solamente dal collaboratore, ma anche dal committente (per due terzi). Eccezione è costituita dal rapporto di associazione in partecipazione, dove il contributo viene ripartito in misura del 55% a carico dell’associante e del 45% dell’associato (vedi anche Deducibilità auto aziendale al 20%).

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