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Deducibilità auto aziendale al 20%

Con la legge di stabilità vengono in parte sostituite le novità precedentemente apportate dalla legge Fornero: il comma 501 dell’ultimo provvedimento del governo Monti ha infatti modificato le regole di deduzione dei costi auto di cui all’art. 164 del Tuir, andando a ridurre la quota di rilevanza dei costi al 20 per cento. Vediamo dunque quali caratteristiche e quali finalità assume tale innovazione fiscale.

La meta della revisione fiscale è abbastanza chiara: rendere, da una parte, un pò meno conveniente l’utilizzo dell‘auto aziendale o professionale (spesso strumento per poter alleggerire gli accertamenti redditometrici) e, dall’altra parte, ottenere qualche introito in più a fine stagione (vedi anche Nuove regole auto aziendali).

Ad ogni modo, non tutto il male sembra venire per nuocere. Le novità che hanno condotto la deduzione dell’auto aziendale al 20 per cento non si applicano infatti nelle ipotesi di mezzi di trasporto non a motore (come le bici e i velocipedi), nei mezzi di trasporto che costituiscono beni merce per le imprese (sebbene temporaneamente utilizzati per fini dimostrativi, pubblicitari o promozionali) e mezzi di trasporto diversi da autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli (ad esempio, si pensi al caso degli autocarri).

Al di là delle eccezioni, la deduzione scende dal 27,5 per cento al 20 per cento. Si noti altresì che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti non viene registrata alcuna variazione, con la conseguenza che rimane applicabile la misura del 70 per cento anche per le prossime annualità. In maniera non dissimile, è confermata al 100 per cento la deduzione dei costi relativi alle vetture esclusivamente strumentali o adibite ad uso pubblico (vedi anche Esclusioni regole auto aziendali).

Rimangono infine inalterate le disposizioni del comma 73, secondo cui vi è l’obbligo di commisurazione dell’acconto per il 2012, da effettuarsi secondo le percentuali di cui alla legge Fornero. Non subiscono altresì variazioni le limitazioni in tema di irrilevanza del costo di acquisto del veicolo (si terrà pertanto conto della parte del costo di acquisizione che eccede i limiti di 18.075,99 euro per le auto).

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