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Partite Iva “false”, chiarimenti Anci

L’Ufficio Stampa e relazioni esterne dell’Anci, l’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro, ha recentemente pubblicato una interessante nota approfondita, con la quale contribuisce a chiarire alcuni aspetti molto importanti relativi alla gestione delle partite Iva e, in particolare, nella presunzione di co.co.pro. Cerchiamo allora, con oggi, di iniziare un breve viaggio “accompagnato” in questo particolare argomento, sotto la guida dell’Anci.

L’Associazione ricorda innanzitutto come 2la legge n. 92/2012 ha introdotto l’art. 69-bis nel dlgs n. 276/2003 con lo scopo di contrastare fenomeni distorsivi che nascondono, con la partita Iva, prestazioni inquadrabili nell’ambito della collaborazione o del lavoro subordinato. Questo inserimento ha posto parecchi problemi perché la norma usa molti termini poco chiari; iniziando dal termine partite Iva che come la stessa circolare rileva, è solo un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi” (vedi anche Partite Iva aperte da oltre 10 anni).

Rispetto alle prestazioni rese dai «titolari di posizione fiscale ai fi ni dell’imposta sul valore aggiunto» la legge Fornero – continua poi una nota curata dalla stessa Anci sul quotidiano Italia Oggi del 4.1.2013 – “introduce una presunzione in forza della quale le stesse salvo prova contraria da parte del committente sono considerate rapporti di cococo qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni: – che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; – che il corrispettivo anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti nell’arco di due anni solari consecutivi; – che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente”.

Come vedremo, le indicazioni di cui sopra sono ben lungi dal chiarire qualsiasi dubbio e margini di vasta interpretazione. Cerchiamo dunque di comprendere, nei prossimi giorni e con l’aiuto dell’Anci, quali siano le caratteristiche analitiche di questo provvedimento.

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