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Terreni agricoli: niente Imu se non ci sono variazioni

In base alla risoluzione 2/Df del Tesoro, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che sono iscritti alla relativa previdenza sono esentati dalla dichiarazione dell’Imu in condizioni ben precise. In effetti, il Ministero delle Finanze ha fatto riferimento al caso in cui non ci sia stata alcuna modifica rispetto alle dichiarazioni Ici che sono già state presentate. Tra l’altro, qualche mese fa si era parlato anche dell’esenzione Imu per i possessori di fabbricati rurali strumentali. Come è previsto espressamente dalla normativa che disciplina l’Imposta Municipale Unica, bisogna sempre prendere in considerazione le dichiarazioni Ici che sono state presentate in precedenza.

Qualora esse dovessero essere ancora valide ai fini dichiarativi del nuovo tributo, allora non è necessaria un’altra compilazione. C’è comunque da sottolineare che sono attese delle modifiche all’Imu entro la primavera del 2013. L’obbligo dichiarativo a cui si sta facendo riferimento subentra nel momento in cui vi sono delle variazioni rispetto al passato, ma anche quando queste ultime non sono conoscibili dal comune che provvede alla riscossione.

Altra previsione importante è quella che riguarda i terreni agricoli che sono in possesso o che sono condotti da coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali (noti anche con la sigla Iap): in effetti, le riduzioni eventuali di loro competenza devono essere dichiarate sia nell’ipotesi di un acquisto che in quella di perdita del diritto. Se la modifica dovesse essere quella del moltiplicatore utile per il calcolo dell’imposta in questione, allora non vi sarebbe l’obbligo in automatico, visto che si rischierebbe una dichiarazione necessaria e generalizzata in ogni singolo caso di variazione. La risoluzione ricorda un ultimo e ulteriore aspetto, vale a dire che i terreni in possesso o in conduzione di coltivatori e imprenditori, iscritti alla previdenza agricola, per le attività correlate alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all’allevamento di animali non possono essere considerati in alcun modo come fabbricabili.

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