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Fattura elettronica 2013

La direttiva 2010/45/Ue ha spinto il ricorso nei confronti della fatturazione elettronica. Un incentivo che, almeno nelle intenzioni comunitarie, dovrebbe aiutare le imprese a ridurre i costi e a incrementare il livello di competitività. La commissione europea, pochi anni fa, aveva stimato in 240 miliardi di euro in sei anni i risparmi conseguibili mediante la diffusione della fatturazione elettronica, attualmente adottata solo nel 5 per cento delle transazioni. Ma è davvero così? E come funziona la fatturazione elettronica in Italia?

Nel nostro Paese le norme stabiliscono come il ricorso alla fatturazione elettronica sia subordinato all’accettazione da parte del destinatario. Franco Ricca, su Italia Oggi del 21 gennaio 2013, sottolineava come sia opinione diffusa che “l’accettazione (la direttiva parla di «accordo») possa essere desunta dal comportamento concludente del destinatario, per esempio il pagamento della fattura. Senza mettere in discussione questa opinione, si osserva che, soprattutto in considerazione delle differenti modalità di conservazione, sarebbe preferibile un accordo esplicito” (vedi anche Fattura leggera 2013)-

Ancora, le nuove disposizioni stabiliscono come l’autenticità dell’origine e l’integrità di contenuto della fattura, cartacea o elettronica, continua Ricca, “possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra il documento e la sottostante cessione o prestazione, oltre che, come già previsto prima, mediante idonei sistemi di trasmissione elettronica dei dati (Edi) oppure mediante firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente. In buona sostanza, i contribuenti sono liberi di scegliere le modalità ritenute più adeguate al fine di garantire la genuinità della fattura”.

In merito le disposizioni prevedono come “autenticità dell’origine implica la comprovazione dell’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della fattura”, mentre per integrità del contenuto deve intendersi che “il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non è stato alterato”. Infine, si considera il momento dell’emissione quello della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del destinatario del documento (vedi anche Fattura elettronica e semplificata 2013).

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