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Il Fisco fa chiarezza sulle esenzioni dalla ritenuta sulle provvigioni

Come ha chiarito in modo opportuno la risoluzione 7/E pubblicata due giorni fa dall’Agenzia delle Entrate, l’esenzione dalla ritenuta sulle provvigioni è valida anche per una serie di soggetti: si tratta, nello specifico, degli istituti di credito, degli intermediari finanziari, delle Sim (Società di Intermediazione Mobiliare) e di Poste Italiane, più precisamente nel momento in cui pongono in essere attività di intermediazione assicurativa e con delle prestazioni dirette nei riguardi delle imprese del settore. Il beneficio si riferisce alla ritenuta d’acconto dell’Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) oppure dell’Ires (Imposta sul Reddito delle Società).

Ciò non toglie comunque l’obbligo di queste stesse figure di essere iscritte presso il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (vedi anche Ritenute d’acconto: ultimi otto giorni per i sostituti d’imposta). La nostra amministrazione finanziaria ha preso spunto per il suo documento dal Dpr 600 del 1973 (il celebre Decreto Iva), visto che il quinto comma dell’articolo 25-bis precisa come gli agenti e i mediatori assicurativi possano essere esentati in queste situazioni. Vi sono inoltre dei presupposti, sia soggettivi che oggettivi, per l’agevolazione tributaria di cui si sta parlando.

Anzitutto, è necessaria l’iscrizione all’apposito albo, altrimenti i mediatori stessi devono essere iscritti alle Camere di Commercio. In aggiunta, si applica l’esenzione anche a quelle provvigioni che sono state percepite in seguito a un rapporto diretto tra gli agenti o i mediatori e le imprese assicurative (si parla di “regime di reciproca esclusiva”). Tra l’altro, bisogna sottolineare come il settore in questione si sia evoluto e non poco nel corso degli ultimi anni. In particolare, il Codice delle Assicurazioni Private (noto anche come Cap) e il regolamento Isvap hanno introdotto riforme molto importanti. L’intermediazione assicurativa deve in ogni caso essere rappresentata da una attività che è riservata ai soggetti iscritti al registro unico e che non può mai essere svolta da coloro che non ne fanno parte.

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