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Iva agevolata per la manutenzione degli impianti di riscaldamento

Anche le manutenzioni ordinarie obbligatorie sugli impianti di riscaldamento condominiali possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta al 10%, propria degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

È questo in sintesi quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 15/E dello scorso quatto marzo, in risposta ad un interpello di una impresa operante nel settore della climatizzazione, la quale chiedeva lumi sul corretto trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dei contratti di assistenza e manutenzione dei sistemi di riscaldamento condominiali, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

In dettaglio nella circolare, l’Amministrazione Finanziaria, sposando in todo l’interpretazione fornita dalla società istante, dopo aver riepilogato la normativa di riferimento in materia contenuta nel Testo Unico sull’Edilizia, ha ritenuto corretto inquadrare nell’aliquota agevolata in commento, anche le prestazioni di servizi connesse al corretto mantenimento in uso ed in sicurezza degli impianti termici destinati all’uso privato in contesti a maggioranza abitativi, nulla rilevando l’onere dell’obbligatoria revisione periodica per legge.

Nella pronuncia, Agenzia ha poi precisato che, essendo Iva al 10% rivolta solo ai consumatori finali, esulano dalla disposizione tutti quei contratti di assistenza, che offrono più tipologie di prestazioni oltre la manutenzione ordinaria, per i quali non sia distintamente indicato l’importo, come ad esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi od altri tipi di intervento.

Infine, per evitare raggiri od indebiti arricchimenti, la risoluzione inibisce l’utilizzo di note di variazione in diminuzione sulle fatture già emesse con aliquota ordinaria al 21% per rientrare dell’imposta applicata in eccedenza, stabilendo quale unico mezzo per recuperare gli importi non dovuti, la presentazione di una apposita istanza di rimborso con le modalità generali (entro quindi due anni dalla data di versamento del tributo ad aliquota piena), la quale potrà essere accolta solo dietro dimostrazione dell’effettiva restituzione dell’Iva in surplus agli interessati da parte dell’impresa manutentrice.

One thought on “Iva agevolata per la manutenzione degli impianti di riscaldamento

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