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Anche il fotovoltaico ammesso alla detrazione del 50%

La produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici è equiparabile alle misure per il recupero del patrimonio edilizio agevolate con la detrazione fiscale Irpef del 36%, entro il massimale di 48 mila euro di spesa.

A renderlo noto, è l’ Amministrazione Finanziaria, in risposta ad un interpello di natura giuridica posto dall’Anie, la federazione nazionale delle imprese del settore, che aveva chiesto lumi sul corretto inquadramento ai fini della norma in commento, dei lavori di posa e messa in opera dei pannelli solari per la produzione domestica di energia elettrica.

L’annosa questione – non di poco conto se si considera che fino al prossimo 30 giugno, l’agevolazione sul recupero immobiliare sarà del 50% del costo sostenuto con un tetto massimo di 96mila euro mentre dal primo luglio ritornerà ad essere applicata l’aliquota ordinaria del 36% – era nata dall’incerta formulazione del nuovo articolo 16 bis del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, la dove ricomprendeva nel beneficio fiscale tutte le opere connesse al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, creando una sovrapposizione con la simile detrazione del 55% (anche esso ora al 50%) sul risparmio energetico. Cosi che ad esempio, i lavori di ristrutturazione per gli impianti elettrici, di riscaldamento od idraulici erano ricompresi nella norma al contrario degli impianti di autoproduzione di energia elettrica che ne rimanevano esclusi, seppur data la medesima finalità di riduzione delle emissioni da combustibile fossile.

Cosi l’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo la normativa di settore e gli indicatori forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha ribadito quanto già affermato col parere 2012/137364 su un quesito analogo, ritenendo ammissibile estendere anche alle spese sostenute per l’acquisto ed l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica fino a 20 kw nominali, il disposto dell’art. 16 bis sulla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, purché i nuovi impianti non beneficino di altre tipologie di sostegno, come le nuove tariffe incentivate per il fotovoltaico.

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