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Evasione fiscale su scommesse illegali

20110602_evasione_fiscoSecondo quanto affermato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sarebbero quasi 20 milioni di euro le contestazioni di imposta evasa nel settore delle scommesse. L’Agimeg informa infatti che l’imponibile sottratto a tassazione sarebbe superiore a 296 milioni di euro. I controlli avrebbero permesso di rilevare 577 agenzie di raccolta scommesse prive di licenza di Pubblica sicurezza che hanno operato per conto di 26 bookmakers italiani ed esteri, privi di concessione statale, con conseguente allargamento dello scenario di evasione.

“In esito ai controlli” – afferma l’agenzia di stampa Asca in un suo comunicato – “svolti sia dal personale dei Monopoli che dalla Guardia di Finanza e dalle altre forze di polizia, sono stati attivati dagli uffici regionali dell’Agenzia 607 procedimenti tributari (alcune agenzie sono risultate operare per conto di diversi bookmaker) per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse e l’irrogazione delle relative sanzioni tributarie”.

Sempre secondo il report dell’Agenzia delle dogane, il valore degli accertamenti procedimenti tributari in questione hanno permesso di accertare una base imponibile sottratta a tassazione pari a Euro 296.366.156 e un totale di Euro 19.775.399 a titolo di imposta unica sulle scommesse e relative sanzioni tributarie (qui un nostro recente approfondimento legato ai passi in avanti compiuti sul contrasto all’evasione fiscale in ambito europeo).

“L’aliquota media d’imposta effettivamente risultante dagli accertamenti eseguiti varia a seconda dell’anno (dal 4,52% del 2011 al 6,8% del 2007) a causa delle differenti aliquote previste a seconda del numero di eventi delle scommesse concretamente oggetto di recupero a tassazione (piu’ o meno sette eventi per ciascuna scommessa)” – proseguiva l’agenzia Asca – “Gli importi irrogati a titolo di sanzione, rispetto all’imposta evasa, variano a seconda dell’anno: per gli anni d’imposta 2007 – 2010 (in media il 6,5% nonostante la misura prevista per legge pari al 30% dell’imposta evasa) in quanto non era ancora in vigore l’art. 1 comma 66 della L. n. 220/2010, pertanto in molti casi debitamente documentati, non sono state applicate sanzioni”.

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