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Ritenuta d’acconto sui bonifici dall’estero

In queste ultime settimane si è discusso molto riguardo alla ritenuta d’acconto da applicare sui bonifici provenienti dall’estero, norma entrata in vigore dal 1° febbraio. Una tassa per nulla trascurabile, visto che si tratta del 20% del totale bonificato.

Ritenuta d’acconto sui bonifici per il 36%

Nel complesso l’iter appare ancora molto nebuloso, anche la Commissione Europea in questo momento sta valutando la norma per capire la legittimità. Vediamo allora di approfondire l’argomento.

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A quali bonifici si applica la ritenuta di acconto del 20%?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con apposita circolare che la trattenuta all’origine del 20% viene applicata a tutti i bonifici che arrivano dall’estero nei conti correnti delle banche italiane le cui somme sia derivanti da

redditi da capitale, come gli investimenti all’estero
redditi diversi, come quelli derivanti dalla compravendita o l’affitto di un immobile situato all’estero
La tassazione all’origine non si applica a bonifici che siano riferiti a retribuzioni da lavoro o da proventi derivanti da una libera professione o da attività d’impresa.

La ritenuta d’acconto si può evitare?

La risposta a questa quesito è sì, la ritenuta del 20% all’origine può essere evitata, ma deve essere il correntista a produrre la documentazione necessaria. Se il correntista non comunica l’esclusione dalla tassazione, la banca applica automaticamente la ritenuta anche nel caso di trasferimenti che sarebbero, in realtà, esenti.

Come evitare la ritenuta sui bonifici esteri

Per evitare la ritenuta il correntista deve presentare alla sua banca la seguente documentazione:

autocertificazione per dichiarare che le somme in entrata dall’estero non provengono da redditi da capitale o da redditi diversi
tutti i documenti che possano certificare l’esenzione, come il quadro Rw della dichiarazione dei redditi, ovvero quello in cui si dichiarano le attività all’estero.

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