Negli ultimi anni, la legislazione speciale è stata stratificata al punto da individuare una serie di soggetti che si sono sovrapposti alle figure di natura civilistica.
Il Terzo Settore, oggi, è infatti prevalentemente alimentato dal finanziamento privato (per il 65,9%) rispetto a quello pubblico (34,1%). Le sue entrate derivano per il 47,3% dallo svolgimento di attività commerciali. La realtà ha così ampiamente superato la norma civilistica sdoganando definitivamente l’idea che gli enti non profit si qualifichino per la finalità non lucrativa e non per l’attività svolta che può anche essere commerciale. Va dunque apprezzata la possibilità di ripensare l’attuale regime di tassazione del Terzo settore alla luce delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, della non lucratività soggettiva e dell’impatto sociale, così come delineato dall’art. 6, comma 1, lettera a) del Ddl in discussione.