UNICO 2010: Agevolazioni per i terremotati dell’Abruzzo

Tra le tante novità che troveremo nella dichiarazione UNICO 2010 PF ve ne è una molto importante, e cioè l’introduzione di un’agevolazioni a favore dei contribuenti interessati dal sisma del 06.04.2009 che si è verificato in Abruzzo.

Detta agevolazione riguarda nello specifico nell’introduzione di uno sconto fiscale per gli acquisti di mobili, elettrodomestici, televisori e computer destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato, eseguiti nel 2009, cioè una detrazione IRPEF del 20%.

Gia subito dopo il sisma che ha messo in ginocchio tutti gli abitanti dell’Abruzzo lo stato aveva emanato una nota del direttore dell’Agenzia delle Entrate che prevedeva la sospensione dal pagamento della tasse per tutti  i contribuenti colpiti dal sisma.

Contributi IVS 2010

L’INPS con circolare n. 20 del 02,02,2010 ha reso disponibili gli importi per il versamento dei contributi IVS per il 2010 dovuti da artigiani e commercianti.

Per chiarezza ricordiamo che tutti i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali devono versare i contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) sia propri che per i loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).

Per il 2010 le aliquote sono rimaste invariate mentre la variazione è stata effettuata su il reddito minimale ed quello massimale.

Per quanto riguarda le scadenza, il contributo dovuto sul minimale per il 2010 dovrà essere versato nelle seguenti date tramite modello F24 in quattro scadenze:

  • 1a rata: 16 maggio 2010;
  • 2a rata: 16 agosto 2010;
  • 3a rata: 16 novembre 2010;
  • 4a rata: 16 febbraio 2011.

Mentre per quanto riguarda gli acconti sempre per il 2010, eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, questi dovranno essere versati in concomitanza con i termini di versamento delle imposte da UNICO 2010 persone fisiche, cioè:

Unico 2010 Persone Fisiche: Versione definitiva

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile il modello UNICO 2010 Persone Fisiche.

Tra le tente novità introdotte quest’anno troviamo nel quadro RC, redditi di lavoro dipendente e assimilati:

  1. detrazione destinata al personale del comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico sul trattamento economico accessorio e,
  2. per i dipendenti del settore privato, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale, con aliquota del 10%, sui premi di produttività.

Particolare attenzione va posta al quadro quadro RP (oneri e spese), nel quale sarà possibile usufruire di una detrazione d’imposta del 20%, con ripartizione quinquennale, delle spese sostenute per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato.

Mentre per chi ha acquistato immobili o ha ricevuto in successione immobili con gia una detrazione del 55%, riqualificazione energetica, restante potrà rideterminare le rate. Questa possibilità potrà essere inserita nella sezione V del quadro RP, dove è stata creata un’apposita colonna chiamata “Rideterminazione rate”.

Riconfermate per il 2009 le seguenti detrazioni Irpef del:

  • 19% per l’autoaggiornamento e la formazione dei docenti, e per i servizi di trasporto pubblico
  • 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e l’acquisto di motori a elevata efficienza e variatori di velocità
  • 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Sempre confermata invece la detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido.

Diritto annuale 2010 nessun aumento

E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 30.01.2010 il decreto del 22.12.2009 che ripropone per il 2010 le stesse modalità di calcolo e gli stessi importi già fissati per il 2009 per il diritto annuale 2010.

L’obbligo, per ogni anno solare, è per tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il versamento va effettuati a favore della CCIAA territoriale; nell’ipotesi di un cambio di sede legale il versamento va effettuato presso la Camera di Commercio dove è ubicata la sede legale al 1° gennaio dell’anno di competenza.

I pagamenti andranno effettuati in concomitanza con il pagamento delle tasse sui redditi, 16 Giugno o 16 Luglio maggiorandolo del 0,40%.

Per le imprese neo costituite il versamento dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione alla Camera di Commercio per un impoto in misura fissa di € 200.

Mentre per l’apertura delle nuove unità locali l’importo previsto, sempre in misura fissa, è del 20% rispetto al minimo stabilito quindi € 40.

Come sempre il diritto annuale per le imprese gia iscritte va calcolato sulla base del fatturato realizzato lo scorso anno, come risulta dalla dichiarazione Irap.

L’importo si calcola sommando tutti gli scaglioni tenendo in considerazione sempre l’importo minimo di € 200.

Riportiamo la tabella per i calcoli sul fatturato.

Variazione delle rendite fondiarie, va presentato il modello 26/A

Sono intervenute delle variazioni nelle rendite fondiarie del terreno, sia in negativo che in positivo?Allora entro e non oltre il 01.02.2010 dovrete resentare, all’ufficio del Territorio competente, la variazione mediante l’invio del modello 26/A.

Per termine ultimo si intende per non incorrere in sanzioni.

Importante attenzione va posta alle variazioni delle rendite sia domenicali che agrarie che andranno comunicate entro il 31 Gennaio successivo all’anno in cui avvengono le variazioni, quindi per quest’anno il 31 gennaio cadendo dii domenica si passa al 01 febbraio.

L’efficacia del della comunicazione avra effetti differenti nel caso in cui si tratti di una variazione positiva o negativa.

Se si tratta di una variazione positiva, in aumento, avrà effetto dal periodo d’imposta successivo, mentre se si tratta di una variazione negativa, in diminuzione, avrà effette direttamente alla data in cui si è verificata la variazione, mentre in questo caso se la comunicazione è in ritardo l’effetto sarà coincidente con la data di presentazione della comunicazione.