Ripristino Iva per cessioni e locazioni di nuove costruzioni

La giornata di ieri si è caratterizzata per l’attesa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del cosiddetto Decreto Sviluppo: i punti discussi e affrontati sono diversi, ma ci si può soffermare soprattutto su uno molto interessante che ha a che fare con l’ambito fiscale. Si tratta del ripristino dell’Imposta sul Valore Aggiunto (Iva) per quel che riguarda le costruzioni che le imprese del settore edile intendono cedere oltre la scadenza di cinque anni. Fino ad ora, infatti, la legge consentiva di realizzare delle vendite entro dei limiti ben precisi. Nello specifico, le vendite e le locazioni posti in essere da queste stesse aziende in merito alle nuove costruzioni ad uso abitativo e superiori al termine di cinque anni sono riuscite a beneficiare dell’esenzione tributaria, tanto da rendere impossibile alle compagnie coinvolte di compensare l’Iva che è stata pagata per dar vita all’opera in questione.

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Proroga per l’emissione dei certificati Soa

Lo schema del decreto legge approvato dal consiglio dei ministri negli scorsi giorni prevede una proroga d isei mesi per la riemissione di certificati Soa per la qualificazione delle imprese di costruzioni nelle categorie dei lavori variate dal Regolamento del Codice dei contratti.

Ne consegue che sarà il ministero delle infrastrutture, sentita preventivamente l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, a dettare le regole per la riemissione dei certificati. Slitta invece di un anno l’entrata in vigore della prevista disciplina sulla garanzia globale di esecuzione, la c.d. performance bond. La situazione è tutt’altro che certa e invariabile, dando spazio alla possibilità di ulteriori modifiche nel corso dei prossimi mesi.

Imu terreni agricoli e incolti

In queste settimane di fitti approfondimenti sulla nuova imposta municipale unica abbiamo “trascurato” parzialmente di affrontare il tema dell’Imu per quanto concerne i terreni agricoli e incolti. Cerchiamo pertanto di rimediare con questa nostra integrazione al tema, ricordando come i benefici fiscali sui terreni agricoli non siano più limitati alle persone fisiche, ma si estendano altresì alle società agricole.

Per la qualificazione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, occorre fare principale riferimento all’art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, contrariamente a quanto avveniva in passato (per l’Ici), quando ci si riferiva all’art. 58 del d. lgs. 446 del 1997, che qualificava coltivatori diretti e imprenditori agricoli solamente le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali e soggette alla contribuzione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e malattia.

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Sospensione tasse terremoto

Sono 103 i Comuni che, essendo stati colpiti dal sisma del 20 maggio scorso, potranno fruire della sospensione dei versamenti, degli adempimenti tributari e delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione con scadenza tra il 20 maggio e il 30 settembre. Una sospensione dell’imposizione fiscale che è stata precisata da un decreto del ministero dell’economia, in corso di pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale, e che dispone la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari.

In particolare, il decreto precisa come per le città di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la sospensione sarà subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda.

Regime forfetario: scade oggi il termine per le annotazioni

La giornata odierna rappresenta il termine ultimo riservato ad alcune associazioni per far fronte a un’importante scadenza fiscale: si tratta, infatti, delle annotazioni nel prospetto che devono effettuare le associazioni sportive dilettantistiche, quelle senza scopo di lucro e le pro-loco, più precisamente quegli enti che hanno deciso di optare per il cosiddetto regime forfetario. Il prospetto in questione, inoltre, è quello che è stato introdotto da un decreto ministeriale del 1997 e deve essere necessariamente e opportunamente integrato. In pratica, l’operazione da compiere è presto detta, vale a dire l’annotazione, anche attraverso una sola registrazione, dell’importo di tutti i corrispettivi e i proventi che sono stati conseguiti al momento dello svolgimento dell’attività commerciale lo scorso mese di maggio.

Fuga di capitali all’estero

Il quotidiano Italia Oggi sostiene che sarebbero almeno 200 i miliardi di euro che – a causa (anche) della recente crisi – avrebbero preso la strada di altri Paesi ritenuti maggiormente sicuri, come la Germania, l’Olanda o il “sempreverde” Lussemburgo.

“Il 99% dei conti aperti all’estero” – avrebbe spiegato un operatore al quotidiano italiano – “sono motivato dalla domanda di maggiore sicurezza e solidità”. Insomma, in altri termini, non una fuga di capitali all’estero sollecitata da motivi di eccessivo carico fiscale, bensì uno spostamento che è principalmente sollecitato dai timori legati al futuro del Paese. Inutile poi soffermarci nel sottolineare come difficilmente il fenomeno possa essere imputabile a una sola determinante: è più probabile, invece, che a giocare un ruolo negativo possa essere un insieme di concause, tra le quali – appunto – la maggiore sicurezza ottenibile da altre nazioni.

La stabile organizzazione delle società straniere in Italia

La sentenza 20676 della Corte di Cassazione è entrata nel merito della stabile organizzazione, uno dei requisiti fondamentali quando si parla di Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive): secondo gli “ermellini”, infatti, tale elemento viene a configurarsi in merito a una società straniera che si trova in Italia quando si certifica l’affidamento della cura degli affari nel territorio del nostro paese a una struttura che può avere o meno la personalità giuridica. Il caso era stato creato dal sequestro preventivo di alcuni beni di una società a responsabilità limitata, con tanto di procedimento penale ai danni di un imprenditore. Le accuse mosse sono state quella di omessa dichiarazione e di sottrazione fraudolenta al versamento dei tributi. In pratica, era stato riconosciuto come legittimo l’intero sequestro, così come l’intera attività condotta dalla Finanza dal punto di vista ispettivo.

Pagare le fatture in ritardo

Il ritardo nei pagamenti (della pubblica amministrazione, ma non solo) costituisce una delle piaghe più gravi dell’economia imprenditoriale italiana. I tempi di incasso dei crediti – complice l’aggravarsi della crisi – si stanno dilungando in maniera eccessivamente preoccupante, generando gravi tensioni di liquidità in capo alle organizzazioni imprenditoriali che, d’altra parte, si devono altresì scontrare con i timori di credit crunch dal settore bancario.

Ma a quanto ammontano i ritardi nel pagamento delle fatture? Secondo quanto afferma il Barometro diffuso da Atradius, una delle società leader nel mondo dell’assicurazione del credito, del recupero credito e delle cauzioni, in Italia circa il 40% delle fatture viene pagato dopo la scadenza, mentre il 5,4% dei crediti commerciali sul mercato domestico è risultato inesigibile, generando una perdita secca nel conto economico delle imprese.

Una pioggia di codici tributo per F23 e F24

Sono davvero moltissimi i codici tributo che le ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno introdotto per diversi scopi: un caso emblematico è quello della risoluzione 58/E, documento con cui la nostra amministrazione finanziaria ha voluto introdurre i riferimenti numerici da usare nel modello F24 Accise, utili per identificare il mancato o ritardato pagamento dell’imposta sulle assicurazioni e i contributi sui premi relativi alle spese del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che per il fondo di solidarietà destinato a quei soggetti che sono rimasti vittime dell’usura. Si tratta di ben otto codici, vale a dire, nello specifico, il 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377 e 3378. Lo stesso discorso vale anche per il codice 5275: si tratta, infatti, di quanto istituito dal Fisco attraverso la risoluzione 61/E, vale a dire il corrispettivo che deve essere versato dai concessionari di apparecchi per il gioco.

Scadenza ravvedimento lungo diritto annuale

Il 18 giugno, come abbiamo più volte avuto modo di sottolineare, è giornata ricca di scadenze. Tra le tante, anche la scadenza del ravvedimento lungo per quelle imprese già iscritte al Registro delle imprese e Rea al prim ogennaio 2011, che non hanno provveduto al versamento nel termine ordinario del diritto annuale, e cioè entro il 16 giugno, né hanno pagato entro il 30mo giorno successivo (termine ultimo per il ravvedimento breve).

Per esercitare l’opzione del ravvedimento lungo, le imprese individuali e le imprese collettive (società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi, gruppi di interesse economico, ecc.), dovranno versare l’importo del diritto annuale dovuto, con interessi di mora calcolati secondo il tasso legale, e sanzione pari al 3% del tributo (per violazioni commesse fino al 31 dicembre 2011) o al 3,75% del tributo (per violazioni commesse dal 1 febbraio 2011).

Dichiarazioni fraudolente: le responsabilità dei contribuenti

Una dichiarazione dei redditi non fedele alla realtà e presentata da un intermediario fiscale può comportare delle conseguenze non certo piacevoli per il contribuente: in effetti, nel caso in cui l’intermediario stesso sia stato condannato penalmente per truffa, allora il dichiarante dovrà ancora pagare la somma dovuta, con tanto di una maggiorazione per gli interessi, ma senza alcuna sanzione pecuniaria. La Corte di Cassazione si è espressa in questa maniera con la propria sentenza 8630 di quasi due settimane fa. Tutto è nato da una vicenda che ha visto coinvolto un contribuente; quest’ultimo ha impugnato una cartella di pagamento, la quale gli era stata notificata a causa di un controllo formale della propria dichiarazione. La richiesta del Fisco è stata quella di pagare le somme a titolo dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).

Tassa sulle barche, ultime precisazioni

Ultime novità in materia di tassa sulle barche. Stando a quanto introdotto all’interno dei chiarimenti contenuti dalla circolare n. 16 / E dell’Agenzia delle Entrate, relativa alla tassa annuale sulle unità da diporto precedentemente introdotta con l’art. 16 del d.l. n. 201 / 2011, infatti, anche il noleggiatore dovrà pagare l’imposta sulle imbarcazioni, poiché il tributo è dovuto sebbene tale fattispecie non sia espressamente prevista dalla norma, che invece si occupa di contemplare le ipotesi di locazione e di leasing. In caso contrario, vi sarebbe un effetto distorsivo del mercato.

Il provvedimento della direzione dell’Agenzia delle Entrate afferma altresì che sono interesaste dal pagamento tutte le unità da diporto della lunghezza di scafo compresa tra un minimo di 10 metri e un massimo di 24 metri (o navi con lunghezza superiore a 24 metri), ad esclusione di quei natanti che il Codice della natuca configura come di lunghezza inferiore ai 10 metri.

Ultima settimana per l’imposta sostitutiva delle plusvalenze

È rimasta soltanto una settimana per organizzarsi e non mancare una delle principali scadenze fiscali del prossimo 18 giugno: si tratta, infatti, dell’ultimo giorno disponibile per le aziende e gli enti interessati che sono obbligati al pagamento della prima o unica rata di una tassa molto particolare, vale a dire l’imposta sostitutiva del 6% che riguarda le plusvalenze che sono state iscritte in bilancio. Volendo essere ancora più precisi, c’è da dire che l’importo massimo che è previsto in questo caso non deve superare i trecento milioni di euro, mentre queste stesse plusvalenze devono scaturire dalle valutazioni di metalli preziosi per l’utilizzo non industriale. L’intera operazione viene svolta attraverso il modello F24 in formato telematico: nel caso di specie, bisogna far riferimento a un codice tributo, il 1830, il quale identifica proprio l’imposta sostitutiva appena spiegata, più precisamente il suo saldo.

Dichiarazioni fiscali 2011

Secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle finanze, che hanno diffuso una serie di interessanti informazioni sulle tipologie di dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti nel 2011 (ma relative al periodo di imposta del 2010 per società di persone, IVA, enti non commerciali, registro e successioni, studi di settore), gli importi compensati in F24 sarebbero passati da quota 16,5 miliardi di euro a 10,1 miliardi di euro, con una contrazione del 39%.

In particolar modo, sarebbero oltre 5,1 milioni i contribuenti che nel corso del 2011 non hanno presentato alcuna dichiarazione IVA, con una flessione dell’1 per cento rispetto al 2010. La causa è da ricondursi prevalentemente alla mancata presentazione della dichiarazione da parte di coloro che hanno optato per i contribuenti minimi previsto in favore dei soggetti che non hanno ricavi superiori a 30 mila euro (nel 2010, le adesioni al regime hanno registrato un incremento del 14,4%).