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La stabile organizzazione delle società straniere in Italia

La sentenza 20676 della Corte di Cassazione è entrata nel merito della stabile organizzazione, uno dei requisiti fondamentali quando si parla di Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive): secondo gli “ermellini”, infatti, tale elemento viene a configurarsi in merito a una società straniera che si trova in Italia quando si certifica l’affidamento della cura degli affari nel territorio del nostro paese a una struttura che può avere o meno la personalità giuridica. Il caso era stato creato dal sequestro preventivo di alcuni beni di una società a responsabilità limitata, con tanto di procedimento penale ai danni di un imprenditore. Le accuse mosse sono state quella di omessa dichiarazione e di sottrazione fraudolenta al versamento dei tributi. In pratica, era stato riconosciuto come legittimo l’intero sequestro, così come l’intera attività condotta dalla Finanza dal punto di vista ispettivo.

Gli accertamenti sono stati evidenti, in particolare le Fiamme Gialle hanno compreso come questo stesso soggetto fosse stato protagonista di una amministrazione e detenzione contemporanea della maggioranza della società stessa, in modo da evadere le tasse: in effetti, l’iscrizione della srl era avvenuta nel registro delle imprese di San Marino, con l’operatività quasi esclusivamente italiana. Questo vuol dire che l’azienda era stata creata in territorio sanmarinese, ma che comunque l’attività imprenditoriale veniva svolta nella Penisola, grazie anche a una collaborazione familiare.

Le contestazioni hanno pertanto contemplato l’obbligo della presentazione di due dichiarazioni fiscali fondamentali, vale a dire quella ai fini Iva e quella relativa all’Ires (Imposta sul Reddito delle Società), visto che la stabile organizzazione ricordata in precedenza era ricorrente. Secondo la Cassazione, quindi, la nazione di “stabile organizzazione” di una impresa straniera in Italia può essere estrapolata dalla convenzione Ocse contro la doppia imposizione; il nuovo aggiornamento giuridico da parte dei giudici di Piazza Cavour è rilevante, vista la sussistenza del requisito anche quando c’è l’affidamento degli affari a un’altra struttura.

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