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Studi di settore anche se la contabilità è regolare

Lo studio di settore è applicabile in qualsiasi caso di grave incongruenza fra il reddito dichiarato dal contribuente e quello atteso dallo standard, e anche nell’ipotesi di assenza di un’ispezione fiscale e se la contabilità è formalmente regolare. Con la sentenza n. 19626 del 12 novembre 2012, infatti, la Suprema Corte ha sottolineato come sia sufficiente che l’atto impositivo indichi i parametri applicati con riferimento a Gerico, il sistema di monitoraggio e di individuazione delle irregolarità e delle divergenze tra reddito dichiarato e quello atteso.

La posizione della Cassazione ha di fatto ribaltato il verdetto della commissione regionale di Napoli che, accogliendo l’appello presentato dal contribuente contro la decisione della ctp aveva inizialmente annullato l’atto impositivo. In particolare la Cassazione – riportava Debora Alberici su IO del 12 novembre – “ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e, non ritenendo necessari altri accertamenti di merito ha respinto l’opposizione iniziale del contribuente all’accertamento. impositivo, la contabilità più che regolare, era stato spiccato a causa della forte incongruenza fra quanto dichiarato dal piccolo imprenditore e i dati attesi da Gerico. Questo perché, hanno spiegato i giudici con l’Ermellino, l’art. 62 sexies del dl 30 agosto 1993, n. 331 consente, persino in presenza di contabilità formalmente regolare e senza obbligo di ispezione dei luoghi, se non assolutamente necessaria, la rettifica induttiva del reddito d’impresa qualora tra i ricavi dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell’attività svolta ovvero agli studi di settore, e quindi anche al di fuori delle ipotesi previste dell’art. 39, primo comma, del dpr n. 600 del 1973, sicché questi ben potevano costituire prova presuntiva” (vedi anche il nostro speciale sul software Segnalazioni 2012 per gli studi di settore).

Non solo: la Cassazione ha infatti aggiunto che in tema di accertamento dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può ben fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili “dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta” sia sugli studi di settore.

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