Documento programmatico sulla sicurezza: semplificazioni
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza (o più comunemente: DPS) è uno degli adempimenti più pesanti fra quelli che la legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) impone a tutti coloro che compiono un trattamento di dati personali: chiunque, anche se in misura ridotta e per scopi puramente interni, effettui un trattamento (raccolta, elaborazione, trasmissione, archiviazione) di dati personali, è a tutti gli effetti titolare del trattamento e come tale ha una serie di obblighi.
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza, in particolare, è un documento da redigere o aggiornare ogni anno entro il 31 marzo e nel quale il titolare deve descrivere il trattamento effettuato, i potenziali rischi per la privacy e le misure di salvaguardia adottate.
Come è evidente, l’impegno risulta piuttosto gravoso e sproporzionato per moltissimi soggetti per i quali l’attività di trattamento dei dati è davvero ridotta: si pensi al professionista che raccoglie i dati anagrafici dei suoi clienti al semplice fine di emettere la fattura.
Dopo molte discussioni, finalmente il DL 112/2008 ha portato grandi semplificazioni in materia di DPS: al presentarsi di certe condizioni, infatti, il documento può essere sostituito da una semplice autocertificazione.
Il requisito richiesto è la totale assenza, fra i dati trattati, dei cosiddetti “dati sensibili” (quelli più delicati, relativi ad esempio allo stato di salute o alle opinioni politiche delle persone), con l’unica eccezione ammessa delle notizie inerenti la salute dei dipendenti, indispensabili per la tenuta dei libri del lavoro.
Nell’autocertificazione, quindi, il titolare attesterà che sussistono le condizioni descritte e che dunque è esonerato dalla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza; una semplificazione certamente molto attesa.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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