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Rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate: Scadenza imminente

Facciamo un passo indietro, la Finanziaria 2008 ha dato la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili
  • terreni agricoli
  • partecipazioni non quotate possedute al 01.01.2008.

Per quanto riguarda le partecipazioni è bene ricordare che la finanziaria ha previsto solo quelle non in regime di impresa, da parte di:

  1. persone fisiche
  2. società semplici
  3. associazioni professionali
  4. enti non commerciali.

L’iter per la rivalutazione richiedeva oltre alla relazione di un professionista incaricato, l’asseverazione e la perizia giurata di stima che doveva valutare il valore da rivalutare alla data del 01.01.2008, anche il versamento di un’imposta sostitutiva.

Come noto il versamento dell’imposta poteva essere effettuato sia in un’unica soluzione che ratealmente, massimo 3 rate, da effettuarsi con scadenza annuale entro il il 30.06.2008 (successivamente prorogato al 31.10. 2008).

Quindi 02.11.2010 è pertanto l’ultimo giorno per effettuare il pagamento della terza ed ultima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 01.10.2008., dato che il 31.10.2010 cade di sabato.

Allo stesso modo la Finanziaria del 2010 ha previsto la possibilità anche quest’anno di rivalutare come nel 2008 e pertanto il 02.11.2010 satrà l’ultimo giorno utile per effettuare  la rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2010, in base a quanto disposto dalla Finanziaria 2010.

Di seguito un breve schema sulla rivalutazione di terreni e partecipazioni in base alla FINANAZIARIA 2010.

Cosa si può rivalutare?

Si possono rivalutare:

–  terreni edificabili e terreni con destinazione agricola;

–  partecipazioni in società non quotate posseduti ad una determinata data

Lo scopo della rivalutazione:

Aumentare il valore fiscalmente riconosciuto del terreno e della partecipazione in modo da ridurre l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.

Chi puo’ rivalutare?

Solo i seguenti contribuenti:

• persone fisiche residenti, per le cessioni di partecipazioni o di terreni che non generano reddito di impresa;

società semplici ed equiparate residenti, quali, ad esempio, le associazioni professionali;

enti non commerciali residenti, per attività non in regime di impresa

• soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.

Cosa si può rivalutare?

• i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti a titolo di:
–  proprietà;
–  usufrutto;
–  superficie;
–  enfiteusi;

• le partecipazioni in società non quotate possedute a titolo di:
–  proprietà;
–  usufrutto.

Quali sono le aliquote d’imposta?

4% per terreni e partecipazioni qualificate
2% per partecipazioni non qualificate

Come si paga e quando?

Il pagamento puo’ essere effettuato in 2 modalità:

unica soluzione entro il 2 novembre 2010 o in tre rate annuali:

1° rata  –  Entro il 02.11. 2010 (il 31.10 cade di sabato)

2° rata  –  Entro il 31.10.2011 + interessi 3% annui

3° rata  –  Entro il 31.12.2012 + interessi 3% annui

I Codici Tributo per i versamenti sono:

“8055” per le partecipazioni

“8056” per i terreni

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