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  • 01
  • feb
  • 2012

L’Inps prolunga la tutela riservata ai lavoratori in mobilità

Di Simone, in Inps.

761729 Inps 300x179 LInps prolunga la tutela riservata ai lavoratori in mobilitàIl comma 5 bis dell’articolo 12 del Decreto 78/2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”) fa espresso riferimento ai requisiti per l’accesso al pensionamento di alcuni lavoratori: nello specifico, si tratta di coloro che sono in mobilità, in mobilità lunga, oppure che sono titolari di una prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà. Ebbene, l’Inps ha comunicato attraverso un apposito messaggio il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito, una misura che è rivolta a un numero massimo di 677 dipendenti che nel 2011 non rientravano nel novero dei diecimila lavoratori posti sotto salvaguardia. Tra l’altro, questo stesso prolungamento verrà concesso per delle mensilità che non superino l’arco temporale che separa la data di decorrenza dei trattamenti pensionistici e quella stabilita dalla legge.

Chi sono i destinatari di questo messaggio, il quale risale a pochi giorni fa? Anzitutto, vi sono i lavoratori che sono stati collocati in mobilità ordinaria, ma in possesso anche di specifiche caratteristiche: la data di licenziamento deve essere successiva al 30 ottobre del 2008, la decorrenza della pensione deve risultare entro la data dello scorso 31 dicembre, senza dimenticare la fondamentale presentazione della domanda ai sensi della salvaguardia. La misura, però, riguarda altre due categorie di lavoratori.

Sono infatti ricompresi anche i soggetti di età superiore ai cinquanta anni e che sono stati individuati per requisiti piuttosto simili a quella appena elencati: ad esempio, il licenziamento deve decorrere sempre dal 30 ottobre del 2008, mentre i requisiti di età e contribuzione devono essere stati perfezionati nel corso del 2011. Infine, l’intervento è destinato anche ai lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà alla data del 31 maggio 2010: in quest’ultimo caso, è necessario che si sia anche titolari di un assegno straordinario a partire dal 1° novembre del 2008 e che nel periodo preso in esame non sia stata intrapresa alcuna attività di lavoro.

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