Con la Finanziaria 2008, all’art. 1 comma 143, è stato esteso anche in ambito fiscale l’istituto della confisca penale. Cioè è stata ampliata la portat adell’art.322-ter del codice penale anche ad alcune fattispecie di illecito tributario.
La citata norma recita cosi:
- La citata norma “penale” – rubricata “Confisca” – così recita: “1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo. 2. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 321, anche se commesso ai sensi dell’articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell’articolo 322-bis, secondo comma. 3. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato”.
La confisca si applica, con riferimento al prezzo e al profitto del reato, per i delitti previsti dagli articoli 314-320 del Codice penale (trattasi, in particolare, dei reati di peculato, concussione e corruzione), nonché, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 640-quater, per i reati di truffa.
La confisca trova applicazione non solo quando a commettere i citati reati siano pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio (articoli 357 e 358 del Codice penale), ma anche nel caso in cui i “rei” siano membri appartenenti alle istituzioni europee.
L’ipotesi di confisca, disciplinata dall’articolo 322-ter, in esame si caratterizza per due profili.
- In primo luogo, è un provvedimento che ha natura obbligatoria e che il giudice deve applicare sia in caso di condanna sia nell’ipotesi di applicazione di pena su richiesta (“patteggiamento”). ( l’elemento di novità è rappresentato dalla confisca obbligatoria anche di quanto costituisca il profitto dell’illecito).
- Inoltre, laddove la confisca del profitto non fosse possibile, è prevista la cosiddetta confisca per equivalente “…di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell’articolo 322-bis, secondo comma”.
I reati penali-tributari cui si dovrebbero osservare le disposizioni sulla confisca penale appena richiamate sono quelli disciplinati dal Dlgs 74/2000; in particolare quelli previsti dagli :
- art. 2 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”),
- art. 3 (“Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”),
- art. 4 (“Dichiarazione infedele”),
- art. 5 (“Omessa dichiarazione”),
- art. 8 (“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”),
- art. 10-bis (“Omesso versamento di ritenute certificate”),
- art. 10-ter (“Omesso versamento di IVA”),
- art. 10-quater (“Indebita compensazione”),
- art. 11 (“Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”).
Fonte: Agenzia delle Entrate
