L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risoluzione n. 401/E del 24.10.2008 che sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali, beneficenza, effettuate da una società a favore di una ONLUS e destinate ad un fondo speciale di solidarietà.
Il parere è statpo espresso su richiesta di una società che intende erogare delle somme a favore di un’associazione no profit.
Per l’Agenzia delle Entrate per poter dedurre dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro, ricordiamo solo per importi non superiori a € 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS” (articolo 100, comma 2, lett. h), del Tuir), è obbligatorio che chi riceve la somma sia una ONLUS.
In linea di massima tutte le associazione che operano nel settore della beneficenza sono qualificate come ONLUS, come previsto dal decreto che definisce i requisiti necessari per il riconoscimento di associazione non profit (articolo 10, lettera a), Dlgs 460/1997).
L’Agenzia delle Entrate tiene a precisare che per beneficenza si intendono anche le erogazioni destinate alle persone indigenti, comprendenti anche le prestazioni in denaro o in natura a favore di soggetti meritevoli di solidarietà sociale.
Fonte Agenzia Entrate
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