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Agevolazioni piccole cause: le esenzioni valgono per i giudici di pace

La circolare 48/E che è stata pubblicata tre giorni fa dall’Agenzia delle Entrate non ha assunto importanza solo per i corsi di formazione dei mediatori professionisti, ma anche per alcune spiegazioni interessanti in relazione alle piccole cause: in effetti, le agevolazioni tributarie che vanno a riguardare da vicino due imposte, quella di bollo e quella di registro, non sono valide per ogni fattispecie conciliativa, visto che esse si applicano ai procedimenti e ai contenziosi con un valore non superiore ai 1.033 euro. Inoltre, i bonus in questione hanno efficacia solamente nelle ipotesi di un giudizio di fronte al giudice di pace. Ciò vuol dire che se il contribuente si trova ad affrontare delle sentenze che sono state emesse da un tribunale ordinario in sede di appello, allora non si può far ricorso a nessun beneficio per quel che riguarda gli atti e i provvedimenti.

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