La conservazione delle scritture contabili è una delle fasi più delicate dal punto di vista fiscale. Ora, in base a quanto prescritto dalla risoluzione 65/E della nostra amministrazione finanziaria, il contribuente deve prestare la massima attenzione in tal senso, visto che le comunicazioni di variazioni al fisco spettano proprio a lui e non al depositario. Quest’ultimo si deve limitare alla vigilanza del cliente e ha compiti relativi soltanto alla cooperazione. La scelta dell’Agenzia delle Entrate si basa sul contenuto dell’articolo 35 del Dpr 633 del 1972 (“Istituzione e disciplina dell’Iva”), il quale precisa che il contribuente è obbligato a dichiarare alle Entrate entro trenta giorni le eventuali variazioni contabili, includendo in tale novero anche il cambiamento del luogo di conservazione.
Vi sono due modelli da sfruttare a questo proposito, vale a dire l’AA7/10, relativo ai soggetti che non sono persone fisiche, e l’AA9/10, il quale si riferisce invece alle imprese individuali e ai lavoratori autonomi.
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