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Cedolare secca, le novità nel modello 730 del 2012

Col nuovo anno alle porte, bisogna cominciare a prepararsi psicologicamente alle novità che il Fisco riserverà ai suoi principali modelli e adempimenti: un esempio su tutti è senza dubbio quello del 730, con la sua classica doppia scadenza confermata per quel che concerne la presentazione (30 aprile per la presentazione al sostituto d’imposta oppure 31 maggio per chi si avvale di un Caf o di un intermediario abilitato come il commercialista), ma vi sono anche delle innovazioni importanti. In effetti, la dichiarazione dei redditi del 2012 si presenta con delle misure nuove che sono state introdotte dal Decreto Monti appena approvato sia dalla Camera che dal Senato. Anzitutto, non si può non parlare della cedolare secca, un argomento che torna di stretta attualità dopo le tante discussioni dei mesi scorsi.

Nello specifico, come ha previsto espressamente il governo, l’imposta immobiliare in questione beneficerà di due aliquote (19% e 21%) sulle locazioni ad uso abitativo. Oltre, poi, al contributo di solidarietà, alla riduzione dell’acconto Irpef (17 punti percentuali in meno), si fa cenno anche al differimento di tipo percentuale per quel che concerne i diciassette punti percentuali dell’acconto per la stessa cedolare secca e che si riferiscono all’anno ancora in corso; volendo essere più precisi, si tratta dell’operazione che poteva essere realizzata nel corso di quest’anno nella misura del 68% invece che dell’85%.

Tra l’altro, le altre novità sono strettamente collegate all’ambito edilizio e immobiliare. In particolare, è stato di fatto abolito in maniera definitiva l’obbligo di presentare la comunicazione preventiva dell’avvio dei lavori al celebre Centro Operativo di Pescara, una misura finora necessaria per beneficiare della detrazione del 36% e per quella del 55% relativa alla ristrutturazione degli edifici a fini energetici. Perfino la compilazione sarà molto più semplice, con il contribuente che sarà chiamato esclusivamente a riempire alcuni quadri, mentre il resto sarà di competenza del datore di lavoro o dell’intermediario che si è scelto.

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