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Le variazioni degli importi per le indennità antitubercolari

La circolare numero 15 dell’Inps di due giorni fa ha avuto come oggetto un argomento molto particolare, vale a dire le cosiddette indennità antitubercolari: nello specifico, l’ente previdenziale ha voluto comunicare quali sono le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità secondo le percentuali indicate dal Ministero dell’Economia. Il riferimento normativo di base è rappresentato da Decreto dello stesso dicastero dello scorso 18 gennaio (“Determinazione del tasso di interesse da applicare ai mutui stipulati nell’ambito degli interventi di ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico”), più precisamente i primi due articoli del testo. In effetti, si parla chiaramente di variazioni percentuali, ovvero l’1,6% e il 2,6%, a partire rispettivamente dal 1° gennaio 2011 e 2012, ragione per la quale deve essere dato il via alla rideterminazione economica.

Quali sono esattamente questi importi? I casi previsti sono sostanzialmente cinque; si tratta delle indennità giornaliere per gli assistiti in qualità di assicurati (12,26 e 12,58 euro), quelle destinate ai familiari dell’assicurato, oltre ai titolari di rendita o pensione (6,14 e 6,30 euro), le indennità post-sanatoriali per i primi due casi appena esaminati (20,44 e 20,97 euro nell’ipotesi di assicurati, 10,23 e 10,49 euro per i famigliari) e l’assegno di cura o di sostentamento, il quale viene erogato con cadenza mensile (82,46 e 84,60 euro).

C’è anche da precisare che la procedura automatizzata che viene sfruttata in tal senso per la relativa liquidazione delle prestazioni antitubercolari viene adeguata con i nuovi importi in denaro. L’aggiornamento in questione, comunque, è valido anche per le indennità giornaliere in corso di godimento alla data dello scorso 1° gennaio: queste spettano di diritto ai soggetti assicurati contro la tubercolosi in una misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni in cui è stata messa a disposizione l’assistenza. Nel caso in cui l’indennità fosse più bassa rispetto a quella giornaliera di 12,58 euro, allora vi dovrà essere l’erogazione immediata.

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