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Capitali scudati: aliquote e basi imponibili

I capitali scudati verranno sottoposti a una tassazione piuttosto particolare: in particolare, bisogna comprendere quali saranno le basi imponibili, le percentuali d’imposta le date entro le quali pagare il tributo per il triennio compreso tra lo scorso anno e il 2013. Come ha previsto in maniera chiara e inequivocabile il Decreto Salva-Italia, tutti quei capitali che sono stati fatti rimpatriare nei periodi 2001-2002 e 2009-2010 beneficeranno di un’imposta di bollo tutta speciale con validità annuale. Questo tributo, infatti, va versato con le aliquote del dieci per mille, limitatamente all’anno attualmente in corso, e del 13,5 per mille in merito al 2013, mentre gli anni successivi avranno come riferimento un’aliquota del quattro per mille. Questo vuol dire dunque che le percentuali appena menzionate non sono altro che la misura del valore delle attività segretate al 31 dicembre dello scorso anno.

Una data fondamentale e soprattutto imminente è quella del prossimo 16 febbraio, termine entro il quale sarà necessario pagare l’imposta in questione, con il valore che sarà commisurato a quello esistente alla data del 6 dicembre 2011. Che cosa succede invece se i capitali emersi in questa maniera vengono rappresentati da prodotti e strumenti finanziari? In tale ipotesi, bisogna dar corso a una detrazione del bollo ordinario da quello speciale, a seconda dell’importo complessivo degli investimenti stessi (si arriva anche oltre il mezzo milione di euro).

La tassa speciale in questione, inoltre, viene trattenuta direttamente dall’istituto di credito oppure da un intermediario bancario e il versamento avviene appunto entro il 16 febbraio di ogni anno. C’è poi un’altra ipotesi importante, ovvero quella secondo cui il sostituto d’imposta non può rivalersi nei riguardi del soggetto correntista (il conto può essere stato estinto): in questo caso, le generalità del correntista sono rese note all’Agenzia delle Entrate e a quel punto l’imposta viene recuperata con una apposita iscrizione a ruolo, a meno che non vi sia il pagamento nei termini.

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