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L’Agenzia delle Entrate riepiloga le novità degli studi di settore

La circolare 8/E che la nostra amministrazione finanziaria ha reso pubblica nel corso della giornata di ieri ha avuto il merito di fornire delle risposte adeguate e più accurate sugli studi di settore, in particolare sui benefici ad essi collegi e sui vari presupposti di accertamento. Di cosa si tratta esattamente? Come ricorda lo stesso documento dell’Agenzia delle Entrate, il Decreto legge 98 del 2011 (la cosiddetta “manovra correttiva”) ha previsto la modifica dello strumento in questione, anche nell’ipotesi di un’approvazione già realizzata: l’obiettivo di questa misura è quella di integrare in maniera opportuna i provvedimenti, così da rispettare l’andamento dell’economia e dei mercati. Il testo normativo a cui si è appena fatto riferimento, inoltre, ha l’intento di rendere gli studi di settore una stima sempre più precisa dei compensi e dei ricavi conseguiti dagli operatori.

Questi stessi cambiamenti, comunque, necessitano di una pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entro il 31 marzo del periodo d’imposta che segue a quello dell’entrata in vigore degli stessi. Un’altra novità interessante che viene ricordata puntualmente dalla circolare è quella dell’invio ai contribuenti interessati di inviti per l’adempimento di alcuni obblighi relativi alle dichiarazioni. In questa specifica maniera, il contribuenti dovrebbe essere maggiormente virtuoso, cercando anche di porre rimedio a dei comportamenti sbagliati o che presuppongono delle omissioni, regolarizzando il tutto con il ravvedimento operoso. Sono previste in questo caso le consuete sanzioni pecuniarie in forma ridotta.

Un ulteriore cenno di rilievo è quello sull’accertamento induttivo in caso di indicazione non fedele o totalmente assente dei dati e delle informazioni sugli studi di settore: i chiarimenti delle Entrate hanno riguardato l’efficacia degli accertamenti in questione, con la necessità di non limitarsi alla sola presentazione del modello, l’evidenziazione delle condizioni per cui la sanzione non può essere irrogata nel momento in cui la comunicazione dei dati non esiste oppure è infedele e il ricorso al cosiddetto induttivo puro.

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