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Accertamenti esecutivi 2012

Il decreto fiscale ha apportato alcune novità in merito alle modalità di effettuazione degli accertamenti esecutivi. Andiamo quindi a riepilogare quali sono i termini delle nuove possibilità accertative, e in che modo Inps, Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate possono procedere nella gestione dei procedimenti stessi.

Partiamo con l’Agenzia delle Entrate con la quale, più spesso che volentieri, i contribuenti italiani si trovano a dover fare i conti. Le Entrate potranno esser protagonisti di accertamenti esecutivi su una vasta gamma di oggetti della pretesa (dalle imposte dirette all’Irap, passando per l’Iva, gli atti di irrogazione delle sanzioni, le somme dovute a seguito di perdita del beneficio della rateazione del quantum risultante da conciliazione giudiziale, somme dovute a seguito di accertamenti impugnati, divenuti definitivi) con decorrenza dal 1 ottobre 2011 per contestazioni riguardanti gli anni dal 2007 in poi.

Le rettifiche dovranno contenere l’intimazione a pagare entro 60 giorni, pena la definitività dell’atto e il conseguente avvio del meccanismo di riscossione. L’intimazione dovrà essere contenuta anche negli atti successivi da notificare al contribuente in caso di decadenza dal pagamento rateale delle somme definite in adesione, oppure per l’iscrizione parziale in pendenza di ricorso.

Con la nuova norma, si consideri inoltre, se in primo grado si perfeziona la conciliazione, il contribuente dovrà versare quanto dovuto in un’unica soluzione o, in alternativa, fino a un massimo di 12 rate se l’importo supera i 50 mila euro. In caso di mancato pagamento di una sola rata entro il versamento di quella successiva, l’Agenzia provvederà al recupero con atto direttamente esecutivo (senza passaggio di iscrizione a ruolo delle somme).

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Simile il comportamento per quanto concerne le Agenzie delle dogane, che potranno rendersi protagonisti di meccanismi accertativi su risorse proprie dell’UE o su imposta sul valore aggiunto all’importazione, connessa alle risorse proprie, e per l’INPS, sulle somme a qualunque titolo dovute all’Istituto, anche a seguite di accertamenti degli uffici.

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