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Termine bilanci società 2012

Le società di capitali potranno avvalersi del termine più lungo di approvazione del bilancio d’esercizio, pari al 28 giugno (equivalente al 180mo giorno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale). La data del 29 aprile (corrispondente all’ordinario termine di 120 giorni) può infatti ritenersi superata nella presenza di particolari condizioni che permettono alla società stessa di poter usufruire del termine allungato.

Ma quali sono le condizioni sopra anticipate? Lo statuto societario può prevedere la possibilità del termine allungato nell’ipotesi in cui sussista almeno una delle seguenti condizioni: redazione del bilancio consolidato; quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Ancora, è possibile usufruire del termine allungato altre specifiche situazioni che possono avverarsi nella ordinaria vita aziendale.

A titolo di esempio, pertanto, ricordiamo come il termine di approvazione del bilancio possa slittare fino al 28 giugno nell’ipotesi di adozione da parte della società di un sistema di tassazione consolidata, della partecipazione della società a operazioni straordinarie (come fusione, trasformazione e scissione) o di ristrutturazione aziendale, presenza tra le immobilizzazioni finanziarie di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, creazione di patrimoni destinati a specifici affari, sollecitazioni profonde alla struttura organizzativa (ad esempio, una profonda ridefinizione dell’organigramma societario), modifiche al sistema informatico, e così via.

FUNZIONAMENTO DTA SUI BILANCI

In ogni caso, l’Organismo Italiano di Contabilità ha già provveduto a pubblicare le bozze relative alla revisione di quattro principi contabili, di cui le società dovranno tenere conto in sede di redazione del bilancio: l’Oic 13 – Le rimanenze di magazzino; l’Oic 14 – Disponibilità liquide; l’Oic 15 – I crediti; l’Oic 20 – Titoli di debito.

In proposito, ricordiamo che in precedenza, a dicembre 2011, era stato messo in circolazione un primo pacchetto di principi revisionati: Oic 16 – Immobilizzazioni materiali; Oic 18 – Ratei e risconti; Oic 19 – parte Fondi per rischi e oneri; Oic 19 – parte Debiti; Oic 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti interventui dopo la data di chiusura dell’esercizio.

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