You are here
Home > Inps > Tfr: l’Inps apporta delle modifiche al fondo di garanzia

Tfr: l’Inps apporta delle modifiche al fondo di garanzia

L’ultima circolare dell’Inps ha riguardato l’intervento del cosiddetto “fondo di garanzia” previsto in caso di cessione del credito in favore delle società finanziarie: in pratica, si sono resi necessari dei cambiamenti a un altro documento dell’ente previdenziale, più precisamente una circolare di quattro anni fa. Il fondo in questione è stato introdotto da un testo normativo ben preciso, la Legge 297 del 1982 (“Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”), la quale ha previsto che esso possa essere richiesto dal dipendente o da chi ne ha diritto. Gli aventi diritto, almeno secondo la visione della Corte di Cassazione, sono gli eredi del lavoratore e i suoi aventi causa.

Le modifiche in questione hanno voluto ampliare tale domanda di intervento anche alle società finanziarie e altri soggetti. In effetti, sono state accolte quelle società che sono solite cedere il Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) e anche quelle che sono subentrate alle entità originarie. I requisiti previsti sono comunque sempre gli stessi del 2008: questo vuol dire che è necessaria la fine del rapporto di lavoro del dipendente che cede il Tfr, oltre all’apertura di una delle procedure concorsuali e all’esistenza del credito per quel che concerne il trattamento che è rimasto insoluto.

In particolare, il primo requisito che è stato appena menzionato va verificato con cura tramite la modulistica Unilav. L’accertamento del credito, poi, diventa essenziale anche quando la richiesta di intervento del fondo in questione viene avanzata da un cessionario del credito stesso. Infine, i requisiti utili per l’intervento sono confermati anche nell’ipotesi di una richiesta del cessionario del credito per il Tfr: si tratta, nello specifico, della cessazione del lavoro del cedente, della non assoggettabilità del datore alle procedure concorsuali, della insufficienza delle garanzie di patrimonio dello stesso datore di lavoro (esecuzione forzata) e dell’esistenza del credito per il Tfr che è rimasto insoluto.

Lascia un commento

Top