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Imu: le istanze di interpello sono competenza dei comuni

Quando si ha a che fare con delle istanze di interpello che riguardano l’Imposta Municipale Unica (Imu), i soggetti che devono interloquire con il contribuente sono i comuni: è questa la conclusione a cui è giunta la risoluzione 73/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri.

Tra l’altro, la pronuncia in questione si è avvalsa anche del parere del Dipartimento delle Finanze, ma più che altro è stato rispettato quanto stabilito nello stesso senso nel lontano 2002 quando l’imposta si chiamava ancora Ici (Imposta Comunale sugli Immobili). Il comune è infatti un ente impositore in questo caso, pertanto tra i suoi poteri bisogna ricomprendere anche l’accertamento del tributo in questione. Ma da dove è nata esattamente questa esigenza di pubblicare una risoluzione che affrontasse tale argomento? Nell’oggetto del documento si fa riferimento alla Legge 212 del 2000 (“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”), il cui undicesimo articolo è dedicato proprio all’interpello del contribuente.

Con l’interpello stesso è stato esposto un quesito ben preciso: in pratica, una contribuente aveva richiesto di conoscere l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate in merito ad alcune modalità applicative dell’Imu. Il soggetto in questione, inoltre, aveva anche dichiarato la proprietà di una quota del 33% di un immobile in cui risiedevano due fratelli: la curiosità, dunque, ha riguardato il trattamento fiscale da riservare alla proprietà parziale dell’appartamento. Secondo il Fisco, comunque, questa istanza di interpello è strettamente collegata agli aspetti più gestionali dell’imposta municipale, di conseguenza la competenza specifica è dell’ente locale. Tra l’altro, l’accertamento e la riscossione dell’imposta sono realizzate dal comune stesso, al quale spettano le somme che derivano dallo svolgimento delle attività. Il parere positivo del Dipartimento delle Finanze è stato rilasciato direttamente dalla Direzione del Federalismo Fiscale, tenuto conto di quanto stabilito dalla risoluzione numero 1 che risale al 29 gennaio del 2002.

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