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Assicurazione auto senza tacito rinnovo: le novità 2013

Stando a quanto contenuto nelle disposizioni contenute nell’art. 22 del dl 179 del 18 ottobre 2012, che ha introdotto l’art. 170-bis al dlgs 209/2005 (codice delle assicurazioni private), tutti i contratti  Rc auto in scadenza dopo il 1° gennaio 2013 non saranno più prorogabili tacitamente e pertanto da quella data salterà definitivamente per tutti la tolleranza di 15 giorni per il pagamento del premio. Vediamo allora, più nel dettaglio, cosa sta per cambiare per tutti i titolari di un contratto di assicurazione auto.

“Il codice civile ammette tra le righe, all’art. 1901, 15 giorni di tolleranza per i contraenti delle polizze poliennali” – ricordano Stefano Manzelli ed Enrico Santi su IO del 3 novembre 2012 – “In particolare, l’art. 1899 cc dispone che l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa a una copertura di durata annuale fi no al 20 ottobre scorso poteva proporre una copertura di durata poliennale. Il contratto poteva essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non poteva avere una durata superiore a due anni. Concretamente, alla luce di tali disposizioni, prima dell’entrata in vigore del dl n. 179/2012 il contratto che prevedeva fra le clausole il tacito rinnovo si intendeva prorogato alla scadenza, con una tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l’assicurato non aveva richiesto la disdetta, sussisteva la copertura assicurativa pur in assenza del pagamento del premio”.

Dal 2013, invece, tutto dovrebbe cambiare. Al fine di eliminare il rinnovo tacito delle polizze assicurative, incentivando un miglior stimolo da parte del contraente dell’assicurazione auto a ricercare periodicamente le offerte più convenienti, l’art. 22 del dl n. 179/2012, in vigore dallo scorso 20 ottobre, ha introdotto l’art. 170-bis al dlgs 209/2005. Le nuove disposizioni prevedono che – concludono gli autori – “in deroga all’articolo 1899, commi 1 e 2, del codice civile, il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere tacitamente rinnovato e non è stipulabile per una durata superiore all’anno; le eventuali clausole in contrasto con tale dettato saranno nulle”.

Maggior cautela, pertanto, nel ricordare la scadenza di tali contratti.

Qui il nostro approfondimento sulla deducibilità delle auto aziendali.

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