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Settore creditizio: novità sull’assegno straordinario di sostegno al reddito

Con il messaggio numero 2.834, l’Inps ha fornito le istruzioni necessarie per l’assegno straordinario di sostegno al reddito del settore del credito ordinario. Si sta parlando, infatti, del relativo fondo di solidarietà. Nel 2011 l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo utile per ridurre in termini percentuali gli assegni straordinari. Il tutto è stato recepito da un apposito decreto interministeriale. In particolare, è stata disposta la riduzione dell’8 o dell’11% per quel che riguarda i lavoratori il cui trattamento pensionistico è strato calcolato col sistema retributivo fino all’ultimo giorno del 2011. La riduzione di cui si sta parlando è avvenuta in funzione dell’ultima retribuzione annua lorda.

Le disposizioni in questione, al contrario, non sono valide per quei lavoratori a cui è destinato l’assegno straordinario sulla base degli accordi aziendali che sono stati stipulati prima della data dell’8 luglio 2011. Un mese fa, poi, il Ministero del Lavoro ha chiarito chi sono i soggetti interessati in questo senso. Nello specifico, le riduzioni dell’8 e dell’11% vanno applicate nei riguardi dei lavoratori che sono interessati all’accompagnamento al trattamento pensionistico determinato in base alla riforma di due anni; in aggiunta, bisogna ricomprendere nel novero anche i lavoratori salvaguardati. Come si calcola l’assegno straordinario di sostegno al reddito?

Bisogna prendere in considerazione le quote di trattamento che riguardano le anzianità contributive che sono maturate prima del 1° gennaio del 2012. Questo vuol dire, come chiarisce il messaggio dell’Inps, che le riduzioni vanno operate solamente in presenza di un assegno con quote A e B, oppure con quote A, B e D. Se gli assegni sono stati liquidati con la presenza di quota C non si deve procedere con alcuna riduzione. Le riduzioni, poi, vanno effettuate sulla base della percentuale prevista: in pratica, l’importo dell’assegno si riduce dell’8% con l’ultima retribuzione pari o inferiore a 38mila euro, e dell’11% con un ammontare superiore a tale valore.

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