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Le deroghe all’elevazione dei requisiti assicurativi e contributivi

La circolare numero 16 dell’Inps, la quale reca la data di ieri, ha riguardato le deroghe relative all’elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione. In pratica, c’è un riferimento normativo ben preciso, ovvero quello del terzo comma dell’articolo 2 del Decreto legislativo 503 del 1992 (“Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”). In effetti, con la Legge 214 del 2011, sono state introdotte delle disposizioni utili per modificare in parte i trattamenti pensionistici nel nostro paese. Nelle sue vecchie circolari, l’istituto aveva sottolineato come il diritto alla pensione di vecchiaia fosse accessibile nell’ipotesi di una anzianità contributiva minima di venti anni.

Molti lavoratori interessati e le parti sociali hanno comunque preteso dei chiarimenti ed ecco che con questa circolare si è approfondito l’argomento. L’articolo citato in precedenza individua quelle che sono le categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che possono avere accesso al requisito minimo contributivo. Si tratta di lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e assicurativi previsti dalla normativa, di quelli ammessi alla prosecuzione volontaria, di quelli che possono far valere una anzianità contributiva pari almeno venticinque anni (dieci anni di occupazione) e i dipendenti con un periodo di assicurazione e contribuzione inferiore ai quindici anni.

Per tutte queste categorie, inoltre, è possibile applicare i requisiti anagrafici nuovi di zecca che sono stabiliti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo oppure in quello misto. Tra l’altro, queste deroghe specifiche non hanno mai trovato applicazione nei riguardi degli iscritti al fondo speciale delle Ferrovie dello Stato (Fondi di solidarietà: i nuovi modelli per l’assegno straordinario). La circolare, poi, si sofferma sui soggetti che sono iscritti al fondo di quiescenza delle Poste. In caso di maturazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, allora la deroga di questo articolo può essere applicata (la data di maturazione non può andare oltre il 31 dicembre 1992).

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