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Ristrutturazioni edilizie – chiarimenti Agenzia Entrate 9 maggio 2013

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ristrutturazioniLo scorso 9 maggio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha diramato una circolare (la n. 13/E) con la quale apporta qualche importante chiarificazione sul tema, stabilendo ad esempio che se un contribuente, dal 1° gennaio 2012 fino al 25 giugno 2012, ha sostenuto spese per 48.000 euro per interventi di recupero edilizio e sullo stesso immobile ha sostenuto dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 altri 96.000 euro per altri interventi agevolati, può scegliere di “detrarre solamente le spese sostenute dal 26 di giugno in poi, fruendo così della detrazione del 50% fino all’importo di 96.000 euro”.

Attraverso la circolare è stato quindi definitivamente chiarito che dallo scorso 1 gennaio 2012 la dichiarazione di un professionista abilitato, che sia relativa all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia (detraibili al 36-50%), di ammontare superiore ai 51.645,68 euro, non è necessaria ai fini dei controlli, e nemmeno considerando che per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013 (e dal 26 giugno 2012) l’importo è stato elevato fino a 95 mila euro (vedi anche il nostro recente articolo in materia, con il quale vi informavamo della pubblicazione di un nuovo vademecum dell’Agenzia delle Entrate riguardante il fisco sulla casa, al quale vi rimandiamo per ulteriroi informazioni).

“Fino al 2011” – ricordava inoltre un focus condotto da Il Sole 24 Ore – “si doveva inviare al Centro operativo di Pescara la dichiarazione di esecuzione dei lavori, sottoscritta da un professionista iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all’esecuzione dei lavori, al termine dei lavori e solo se questi sono stati di ammontare complessivo superiore a 51.645,68 euro. La scadenza per questo invio era fissata al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui erano eseguiti i lavori (articolo 1, comma 1, lettera d, decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41)”.

Già con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, comunque, era stato omesso l’invio della comunicazione di fine lavori, la cui assenza non comportava la decadenza dal beneficio.

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