
Con la circolare n. 8/2013 del 3/4 scorso, l’Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente sul tema della deducibilità dell’Irap pagata in relazione al costo del lavoro dalle imposte dirette e della facoltà di chiederne il rimborso per le annualità pregresse.
Col pronunciamento di prassi, il Fisco ha chiarito gli ambiti applicativi del disposto in commento, rimarcando la doppia possibilità dei contribuenti soggetti al tributo regionale sulle attività produttive di portare in diminuzione della base Irpef\Ires:
– la componente dell’Irap versata nel periodo di imposta precedente corrispondente alla percentuale imponibile delle spese per il personale, al netto delle varie deduzioni ammesse;
– il 10% dell’imposta versata secondo il criterio di cassa nel periodo di riferimento, nei limiti del totale dovuto, solo però in presenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili.
Il bonus bebè è una agevolazione introdotta dalla legge 92/2012 e in vigore per il solo triennio 2013 – 2015 (non è attualmente noto se, terminato l’esperimento, il benefit possa essere esteso), rivolto a tutte quelle madri lavoratrici che desiderano richiedere – al termine del congedo di maternità, e in alternativa al congedo parentale – voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, attraverso contributi monetari utili a far fronte alle spese sorte negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di 6 mesi.

Al fine di combattere nel migliore dei modi l’evasione fiscale internazionale, in ambito Ue si sta sperimentando uno scambio obbligatorio e automatico dei dati fiscali. Il varo delle nuove procedure è attualmente fissato per il 2015, anno in cui verranno scambiate cinque categorie di informazioni, relative all’anno 2014: redditi da lavoro, compensi corrisposti ai dirigenti, polizze vita, pensioni e proprietà immobiliari.

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7900 del 28 marzo 2013, dovrà essere il fisco a provare l’esistenza di fatture false. In altri termini, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, è stato affermato che sarà l’amministrazione finanziaria a dover avere l’onere di dimostrare – anche mediante l’ausilio di presunzioni semplici – la connivenza tra il cliente e il fornitore.
