Con la circolare n. 8/2013 del 3/4 scorso, l’Agenzia delle Entrate è tornata nuovamente sul tema della deducibilità dell’Irap pagata in relazione al costo del lavoro dalle imposte dirette e della facoltà di chiederne il rimborso per le annualità pregresse.
Col pronunciamento di prassi, il Fisco ha chiarito gli ambiti applicativi del disposto in commento, rimarcando la doppia possibilità dei contribuenti soggetti al tributo regionale sulle attività produttive di portare in diminuzione della base Irpef\Ires:
– la componente dell’Irap versata nel periodo di imposta precedente corrispondente alla percentuale imponibile delle spese per il personale, al netto delle varie deduzioni ammesse;
– il 10% dell’imposta versata secondo il criterio di cassa nel periodo di riferimento, nei limiti del totale dovuto, solo però in presenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili.