Detrazioni IRPEF per le manutenzioni e ristrutturazioni parti comuni condominiali

Con la risoluzione numero 7/E del 12.02.2010, l’Agenzia delle Entrate ha modificato l’orientamento più volte espresso negli anni scorsi (e confermato con la risoluzione numero 64 del 2007) in tema di detrazioni IRPEF relativamente ai lavori di manutenzione e ristrutturazione da eseguirsi su parti condominiali di edifici adibiti a civili abitazioni.

Fino ad oggi, infatti, venivano considerati “interventi edilizi agevolati“, comportanti detrazioni “IRPEF“, i lavori effettuati con riguardo – non già ad ogni parte ritenuta comune dell’edificio – ma solo ad alcune di esse, come ad esempio, i muri maestri, i tetti, i portoni di ingresso, le scale ed i cortili.

Con la sopra citata Risoluzione 7/E, invece, viene riconosciuta una detrazione “IRPEF” pari al 36%, leggi qui la procedura per beneficiarne, del costo sopportato, per i lavori di ristrutturazione che abbiano ad oggetto tutte le parti ritenute “comuni” in un edificio, secondo l’elencazione contenuta nell’articolo 1117 del codice civile, al quale articolo dunque, ci si deve riportare, per individuare esattamente l’ambito di applicazione del beneficio detto.

Tetto massimo indennità di disoccupazione

Con circolare numero 18 del 05.02.2010, l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – ha comunicato il “tetto” massimo applicabile alle indennità di disoccupazione ed agli altri  cosiddetti “trattamenti speciali”

CUD 2010

Per quest’anno, il termine del 28 febbraio – scadenza entro la quale i datori di lavoro sono tenuti a rilasciare la certificazione cosiddetta CUD, riepilogativa delle somme erogate in favore del dipendente e le relative ritenute d’acconto versate – è prorogato al 01.03.2010, in quanto il 28 cade di domenica.

Si ricorda che nella “Parte A” della certificazione detta (CUD) vanno indicati le somme ed i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d’imposta e gli altri dati fiscale; nella “Parte B“, invece, il CUD deve indicare i dati previdenziali ed assistenziali relativi ai contributi versati all’INPS o all’INPDAP, ed altri dati di natura previdenziale.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al dipendente il CUD in duplice copia; è ammessa la trasmissione anche in formato elettronico purchè il datore di lavoro si accerti che il dipendente ha la possibilità di materializzare il documento in forma cartacea.

Unico 2010 Persone Fisiche: Versione definitiva

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile il modello UNICO 2010 Persone Fisiche.

Tra le tente novità introdotte quest’anno troviamo nel quadro RC, redditi di lavoro dipendente e assimilati:

  1. detrazione destinata al personale del comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico sul trattamento economico accessorio e,
  2. per i dipendenti del settore privato, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale, con aliquota del 10%, sui premi di produttività.

Particolare attenzione va posta al quadro quadro RP (oneri e spese), nel quale sarà possibile usufruire di una detrazione d’imposta del 20%, con ripartizione quinquennale, delle spese sostenute per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato.

Mentre per chi ha acquistato immobili o ha ricevuto in successione immobili con gia una detrazione del 55%, riqualificazione energetica, restante potrà rideterminare le rate. Questa possibilità potrà essere inserita nella sezione V del quadro RP, dove è stata creata un’apposita colonna chiamata “Rideterminazione rate”.

Riconfermate per il 2009 le seguenti detrazioni Irpef del:

  • 19% per l’autoaggiornamento e la formazione dei docenti, e per i servizi di trasporto pubblico
  • 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e l’acquisto di motori a elevata efficienza e variatori di velocità
  • 55% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Sempre confermata invece la detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido.

Le somme ricevute a seguito di transazione per licenziamento sono TASSATE

Il lavoratore che perde il posto di lavoro a causa di licenziamento senza giusta causa e transige la controversia con il datore di lavoro, vede sottoposta a tassazione la somma ottenuta a titolo di risarcimento.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 1349 del 25 gennaio 2010, così confermando un principio già più volte espresso in passato.

In sostanza, le somme di danaro versate dal datore di lavoro e percepite dal lavoratore quale risarcimento del danno subito per ingiustificato licenziamento, i compensi percepiti a seguito di recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa ed in genere qualunque compenso in danaro versato dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno, rientrano nella categoria dei redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del TUIR.

Bonus sicurezza 2010

Dal 02.02.2010 è possibile presentare la richiesta di attribuzione del cosiddetto “bonus sicurezza” per il 2010.

Si tratta di quel vantaggio fiscale riconosciuto alle Imprese piccole e medie che svolgono attività di vendita al dettaglio ed all’ingrosso, attività di somministrazione di alimenti e bevande oppure di rivendita di generi di monopolio, consistente nel credito d’imposta pari all’80% delle spese sostenute per l’installazione dei seguenti impianti di sicurezza:

  1. sistemi di pagamento con moneta elettronica;
  2. apparecchi di videosorveglianza;
  3. sistemi di allarme;
  4. inferriate;
  5. porte blindate, infissi e vetri di sicurezza;
  6. casseforti e cassette di sicurezza;
  7. macchinette antifalsari.

Scudo fiscale c’è tempo fino al 30 aprile

Scudo Fiscale

Sono stati prorogati al 30.04.2010 i termini previsti per la regolarizzazione delle posizioni inerenti l’emersione delle attività detenute all’estero.

Come è noto, secondo quanto stabilito dal D.L. 194/2009, perdenunciare” attività finanziarie compiute in violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale alla data del 31.12.2008, il contribuente deve versare una imposta straordinaria e compiere e una serie di adempimenti richiesti dalla normativa in materia, per ottenere il rimpatrio o comunque la regolarizzazione delle attività stesse.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate, in data 29.01.2010, ha spostato, come detto, al 30.04.2010, il termine ultimo entro il quale è possibile portare alla luce le attività finanziarie e patrimoniali detenute al di fuori del Territorio dello Stato Italiano o comunque esportate all’estero.

Oltre alla proroga dei termini, è stata anche modificata l’aliquota dell’imposta straordinaria a versarsi che, dunque, sarà pari:

Diritto annuale 2010 nessun aumento

E’ stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 30.01.2010 il decreto del 22.12.2009 che ripropone per il 2010 le stesse modalità di calcolo e gli stessi importi già fissati per il 2009 per il diritto annuale 2010.

L’obbligo, per ogni anno solare, è per tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il versamento va effettuati a favore della CCIAA territoriale; nell’ipotesi di un cambio di sede legale il versamento va effettuato presso la Camera di Commercio dove è ubicata la sede legale al 1° gennaio dell’anno di competenza.

I pagamenti andranno effettuati in concomitanza con il pagamento delle tasse sui redditi, 16 Giugno o 16 Luglio maggiorandolo del 0,40%.

Per le imprese neo costituite il versamento dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione alla Camera di Commercio per un impoto in misura fissa di € 200.

Mentre per l’apertura delle nuove unità locali l’importo previsto, sempre in misura fissa, è del 20% rispetto al minimo stabilito quindi € 40.

Come sempre il diritto annuale per le imprese gia iscritte va calcolato sulla base del fatturato realizzato lo scorso anno, come risulta dalla dichiarazione Irap.

L’importo si calcola sommando tutti gli scaglioni tenendo in considerazione sempre l’importo minimo di € 200.

Riportiamo la tabella per i calcoli sul fatturato.

Variazione delle rendite fondiarie, va presentato il modello 26/A

Sono intervenute delle variazioni nelle rendite fondiarie del terreno, sia in negativo che in positivo?Allora entro e non oltre il 01.02.2010 dovrete resentare, all’ufficio del Territorio competente, la variazione mediante l’invio del modello 26/A.

Per termine ultimo si intende per non incorrere in sanzioni.

Importante attenzione va posta alle variazioni delle rendite sia domenicali che agrarie che andranno comunicate entro il 31 Gennaio successivo all’anno in cui avvengono le variazioni, quindi per quest’anno il 31 gennaio cadendo dii domenica si passa al 01 febbraio.

L’efficacia del della comunicazione avra effetti differenti nel caso in cui si tratti di una variazione positiva o negativa.

Se si tratta di una variazione positiva, in aumento, avrà effetto dal periodo d’imposta successivo, mentre se si tratta di una variazione negativa, in diminuzione, avrà effette direttamente alla data in cui si è verificata la variazione, mentre in questo caso se la comunicazione è in ritardo l’effetto sarà coincidente con la data di presentazione della comunicazione.

Se dopo 18 mesi non si va nella casa acquistata si perde l’agevolazione “prima casa”?

Prima Casa

Proprio su questo tema si è espressa la Corte di Cassazione in relazione ad una causa di un contribuente che non poteva occupare l’abitazione, “prima casa”, per infiltrazioni d’acqua.

Secondo le vigenti leggi, chi acquista una abitazione, anche con pertinenze annesse, e chiede di beneficiare delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, deve dichiarare di essere residente nel Comune ove sono ubicati gli immobili in acquisto, oppure deve impegnarsi a trasferire la propria residenza nel Comune detto entro e non oltre 18 mesi a decorrere dalla data del rogito notarile.

Con sentenza del 27.01.2010, la Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento chiarendo che perde il beneficio fiscale connesso all’acquisto della prima casa, l’acquirente che non ne entra in possesso entro i detti 18 mesi e motiva questa mancanza lamentando l’inabitabilità dell’immobile a causa di “infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano superiore”.

Detrazione 55% non cumulabile con altre agevolazioni Regionali

Detrazione 55%

Come è già noto, chi effettua lavori di riqualificazione energetica dell’immobile di cui è proprietario può beneficiare di una detrazione dall’imposta IRPEF dovuta, pari al 55% delle spese sostenute.

Sul tema, ha di recente preso posizione l’Agenzia delle Entrate, così confermando quanto già contemplato nel Decreto Legislativo 115/2008 (il decreto di attuazione della direttiva comunitaria sull’efficienza energetica); in sostanza, il contribuente che a partire dal 01.01.2009 ha effettuato lavori di riqualificazione energetica del proprio immobile, se vuole beneficiare della detta detrazione del 55%, non può avvalersi di altre forme di incentivo previste dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli Enti locali per lo stesso tipo di lavori.