Detrazione 36%: Modalità e procedure per la richiesta

La legge 23.12.2009 numero 191 – meglio nota come la “finanziaria 2010” – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 302 del 30.12.2009, entrata in vigore il 01.01.2010, ha prorogato per l’anno 2010 le agevolazioni fiscali in favore dei proprietari di immobili che vi eseguano lavori di ristrutturazione.

In particolare, il proprietario di una unità immobiliare, appartenente a qualsiasi categoria catastale, ed anche avente natura rurale, quando intende effettuarvi lavori di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, per beneficiare del menzionato vantaggio fiscale, deve inviare  apposita  comunicazione di inizio lavori,   a mezzo raccomandata A.R., al:

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – AGENZIA DELLE ENTRATE, VIA RIO SPARTO N° 21, 65129 PESCARA, utilizzando e compilando il modulo scaricabile dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Alla comunicazione va allegata tutta la documentazione di natura edilizia inerente i lavori a farsi (permesso di costruire, denunzia di inizio attività (DIA), domanda di accatastamento, ricevute ICI).

Contributi INPS collaboratori domestici, colf

Entro lunedì 11.01.2010 (la scadenza esatta del 10 è domenica) andranno effettuati i versamenti relativi al IV° trimestre 2009 relativi ai contributi dovuti ai colalboratori all’assistenza domestica e familiare.

Per coloro che sono stati regolarizzati grazie alla procedura di emersione dello scorso mese di settembre (legge 03 agosto 2009 n.102 art. 1 ter) i datori di lavoro dovranno, nella stessa scadenza, versare anche i contributi relativi al terzo trimestre (luglio-settembre).

I contributi vanno pagati ogni tre mesi (le prossime scadenze sono fissate per il 10/04, 10/07 e il 11/10) sommando alle ore effettivamente lavorate e retribuite anche quelle pagate relativamente alle assenze contrattualmente previste (ferie, festività, malattia, maternità).

Il pagamento è altresì possibile, oltreché in un unica soluzione, anche in maniera rateizzata (fino ad un massimo di 36 mesi): in questo caso verranno applicate alla somma dovuta anche gli interessi secondo il,numero di rate prescelto.

Comunicazione unica: L’impresa in un giorno

comunicazione unica

Come avevamo gia prontamente avvertito, leggi qui, dal 01.10.2009, in relazione alla legge 40 del 2007 e alla pubblicazione del d.p.c.m. 6 maggio 2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.152 del 3 luglio 2009, è entrata in vigore la Comunicazione Unica per l’avvio dell’impresa che assolve ad ogni obbligo di denuncia riguardante i fatti (iscrizione,modifiche e cessazione) nei confronti degli istituti interessati.

Sarà sufficiente inviare la suddetta Comunicazione Unica al registro delle imprese competente per territorio che, a sua volta, provvederà direttamente all’inoltro delle comunicazioni occorrenti all’INPS e all’INAIL, nonché presso l’Agenzia delle Entrate, l’Albo delle imprese artigiane e il Ministero del Lavoro.

In questo modo si ha l’assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al Registro imprese e, se sussistono i presupposti di legge, ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e/o della partita iva.

55%: Calendario adempimenti

detrazione-55

Con apposito software disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni potrà essere presentata, con decorrenza 04.01.2010, la comunicazione telematica alla stessa Agenzia degli interventi sul risparmio energetico per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale del 55%.
I provvedimenti ministeriali del 06 maggio 2009 e del 21 dicembre 2009 obbligano all’effettuazione della comunicazione i soggetti che contemporaneamente soddisfano queste 2 condizioni:

  1. proseguiranno nel 2010 e/o negli anni successivi i lavori iniziati prima del 31 dicembre 2009;
  2. hanno sostenuto spese agevolate nel corso dell’anno 2009;

Entro il 31.03.2010 andranno comunicate con la nuova modalità le spese sostenute nel 2009, esclusivamente per interventi iniziati prima del 31.12.2009 e che proseguiranno nel 2010 e/o anche per gli anni successivi.

Entro invece il 31.03.2011 vanno comunicate le spese sostenute nell’anno 2010, ma l’invio va effettuato esclusivamente se i lavori, iniziati prima della fine dell’anno 2010, proseguiranno anche per l’anno o gli anni successivi.

Tasso di interesse legale dal 01 gennaio all’1%

tasso interesse

Il Decreto del Ministero dell’Economia del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 291 del 15.12.2009, ha disposto la riduzione di 2 punti percentuali della misura degli interessi legali: dal 01.01.2010 infatti gli interessi saranno ridotti dal 3% all’1% .

Il tasso del 3% quindi rimarrà quindi in vigore fino al prossimo 31.12.2009.

La riduzione del tasso avrà conseguenze per i contribuenti anche da punto di vista fiscale in quanto diventerà meno oneroso, rispetto al passato, il ricorso al ravvedimento operoso effettuato per sanare imposte non pagate o pagate solo parzialmente alle scadenze ordinarie.

Si ricorda infatti che i contribuenti che pagano in ritardo i tributi possono valersi di due forme di regolarizzazione:

  1. ravvedimento breve: i tributi devono essere pagati entro 30 giorni successivi alla scadenza e la somma dovuta è pari al tributo, agli interessi legali sull’importo non versato, calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di pagamento compreso, la sanzione del 2,5% applicata al tributo non pagato.
  2. ravvedimento lungo: le imposte vanno pagate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione e la somma dovuta è pari al tributo, agli interessi legali cosi come determinati nel ravvedimento breve e alla sanzione pari al 3% dell’importo del tributo .

Aumenta il canone RAI

canone rai

Aumento in vista per il canone Rai, infatti passerà da€ 107,50 ad € 109,00 l’anno.

A prevedere l’aumento è il decreto che è stato firmato dal vice ministro allo sviluppo economico con delega alle comunicazioni, Paolo Romani.

Nel decreto, firmato il 11.12.2009, viene determinato l’importo per il 2010 del canone di abbonamento.

A “rassicurare” sull’aumento vi è stata una nota con la quale si specificava che l’importo è stato adeguato di 1,50, tenendo conto, ai sensi di legge, dell’inflazione programmata.

Il “piccolo aumento costerà ai contribuenti la modica cifra di € 24 milioni l’anno.

L‘ADUSBEF è allibita al pensiero di un tale aumento, proprio perchè, a detta dell’associazione, è una vergogna che si dia un premio al servizio pubblico che ci riemmpe di frottole sulla situazione economica del paese.

Moratoria mutui casa: Decorrenza 01 Febbraio 2010

abi

Come annunciato precedentemente, con comunicato del 21.10.2009, l’Associazione bancaria italiana ha esteso, dopo quella effettuata per le piccole e medie imprese, la sospensione delle rate dei muti anche alle famiglie in difficoltà economica.

Si tratta in particolare di non adempiere all’obbligo di pagare le quote interessi sulle rate del mutuo per un periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 01.02.2010.

Decorsi poi i 12 mesi oppure venendo a cessare le cause delle difficoltà finanziarie, il mutuo riprenderà alle condizioni originarie.

Le somme sospese verranno successivamente richieste nei 5 o 10 anni successivi all’anno 2010, con provvedimento ancora da stabilire.

I soggetti interessati alla moratoria sono i soggetti che:

  1. perdono il lavoro da dipendente a tempo indeterminato
  2. termine del contratto di lavoro dipendente, assimiliato, parasubordianto, a tempo determinato
  3. cessazione dell’attività di lavoro autonomo
  4. morte di uno dei componenti il nucleo familiare percettore del reddito principale della famiglia
  5. interventi al sostegno al reddito per la sospensione del lavoro o riduzione dell’orario del lavoro per almeno 30 giorni (Cassa integrazione ordinaria e straordinaria).

Gli interessati dovranno dimostrare, molto probabilmente con apposita autocertificazione, di possedere i sopraelencati requisiti, riservandosi successivamente gli istituti di credito di verificare le suddette dichiarazioni.

Acconto IVA 2009

acconto iva

ACCONTO IVA 2009

Entro lunedì 28.12.2009, i contribuenti obbligati alla liquidazione ed al versamento dell’IVA devono provvedere al calcolo ed al pagamento dell’acconto IVA 2009, il quale costituisce un’ anticipo dell’imposta dovuta per l’anno 2009.

Interessati all’adempimento fiscale risultano essere sia i soggetti che adottano la liquidazione mensile dell’imposta  sia trimestrale, i quali erano già attivi nel periodo 2008 e continuano ad esserlo nell’anno 2009.

Risultano viceversa esonerati dall’obbligo coloro che:

  1. hanno iniziato l’attività nell’anno 2009,
  2. cessato la stessa entro il 30.09 (se mensili) oppure entro il 30.11 (se trimestrali),
  3. coloro che nell’ultima liquidazione periodica di imposta per l’anno d’imposta 2008 evidenziato una somma a debito oppure a credito, dalla quale scaturisce un acconto inferiore al minimo dovuto (€ 103.29),
  4. coloro che utilizzando il metodo storico o presuntivo evidenziano una base di calcolo a credito,
  5. quelli che adottano particolari regimi fiscali (regime dei minimi, contribuenti in regime agricolo di esonero, ecc.).

Rimane invariata, rispetto agli anni precedenti, e con facoltà di scelta, la modalità di calcolo dell’acconto IVA ossia: