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Calcolo rimborsi chilometrici e trattamento fiscale

Nelle voci di compenso degli agenti di rappresentanza, uno degli elementi di maggiore importanza è rappresentato dai rimborsi chilometrici, bonus che le aziende erogano in favore di quegli agenti che debbano sostenere delle spese di viaggio per attività “ordinarie” o per partecipare ai numerosi eventi di settore di riferimento. Ma quale è il trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici? E come vengono calcolati?

Calcolo dei rimborsi chilometrici

Cominciamo dall’aspetto più “semplice”, relativo alle modalità di calcolo dei rimborsi chilometrici. Di norma, per conteggiare il costo chilometrico dell’autovettura della società da parte dell’agente, si prende come riferimento il valore indicato nelle tabelle dell’Aci. Si consideri altresì che per legge – ai sensi dell’art. 1748 c.c. – l’agente non avrebbe diritto al rimborso delle spese di agenzia. Di norma, tuttavia, le parti preferiscono derogare alla disposizione in esame, prevedendo un rimborso chilometrico in favore dell’agente.

Trattamento fiscale dei rimborsi chilometrici

Per comprendere in che modo sono valutati i rimborsi chilometrici, ci si può efficacemente riferire all’art. 8 dell’Accordo economico collettivo del settore industria, che dispone come “tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, anche a titolo di rimborso o concorso spese, per lo svolgimento dell’attività di agenzia e di rappresentanza commerciale sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono soggette alla contribuzione Enasarco”.

Estendendo il tema, si può pertanto affermare che anche ai fini fiscali, i rimborsi delle spese sono assimilabili alle provvigioni, e pertanto concorrono a formare il reddito dell’agente. A chiarirlo è anche una vecchia circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 24 / E del 10 giugno 1983). Inoltre, non risulterebbe applicabile la disciplina di cui all’art. 51 del Tuir per i rimborsi chilometrici dei dipendenti in trasferta, valutando che il reddito dell’agente è fiscalmente inquadrabile nella categoria dei redditi di impresa, di cui all’art. 55 del Tuir.

Pertanto: l’agente non ha diritto al bonus sui rimborsi chilometrici a norma di legge, ma spesso la norma è derogata da singoli accordi tra le parti. Se erogati, i rimborsi concorreranno a formare reddito ai fini fiscali.

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