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Sanzioni tributarie 2013

credito-imposta-sanzioni-compensazioni-indebiteNel caso in cui si violi un adempimento fiscale, è prevista l’applicazione di una sanzione tributaria che consiste, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro (la sanzione pecuniaria). In alcuni casi, tuttavia, a tale sanzione si possono abbinare alcune sanzioni accessorie come la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio di un’attività commerciale, o la sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine.

Per quanto attiene la prima sanzione accessoria, relativa alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività commerciale, di norma la stessa riguarda un periodo di tempo tra i 3 giorni e il mese (o da un mese a sei mesi, se i corrispettivi oggetto della contestazione superano i 50 mila euro), ed è relativo al caso in cui siano state contestate, anche unitariamente, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi.

Per quanto invece riguarda la sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine, la sanzione riguarda i professionisti che violano l’obbligo di emissione del documento che certifica i compensi riscossi.

Ricordiamo inoltre che le sanzioni hanno carattere personale e, pertanto, riguardano solamente chi ha commesso l’infrazione (e non gli eredi), che la somma irrogata a titolo di sanzione non procedure interessi e che nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Infine, ricorda l’Agenzia delle Entrate, le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente (principio del favor rei), a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. Perciò, se il fatto commesso non è più qualificato come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, a meno che non siano già divenute definitive (vedi anche i controlli sulle dichiarazioni dei redditi). In questo caso, se rimane un debito residuo (cioè, la sanzione è già stata pagata in parte), questo si estingue, ma quanto versato non sarà restituito. Se la nuova norma punisce il fatto con una sanzione più mite, si applica quest’ultima, sempre che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo.

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