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Finanziaria: Immobili dell’imprenditore indviduale

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L’imprenditore individuale che ha nella propria sfera personale immobili strumentali per destinazione alla data del 30 novembre 2007 puo estrometterli assolvendo l’imposta sostitutiva del 10% ai sensi dell’art. 1 comma 37 della Finanziaria 2008.

Per poter usufruire dell’agevolazione deve essere fatta un opzione entro il 30 aprile 2008 ma , cosa importante, non vi sono formalità da compiere entro questa data se non la registrazione nei libri contabili e avrà effetto dal 01 gennaio 2008.

L’imposta sostitutiva del 10 %, che assorbe Irpef, Irap e IVA, si calcola sulla differenza tra il valore catastale dell’immobile e il costo fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2007.

Se poi la cessione riguarda immobili soggetti ad IVA, l’imposta sostitutiva va aumenta del 30 dell’IVA che si applica sul valore del fabbricato( semre quello catastale) ; se si tratta di fabbricati strumentali essendo l’IVA del 20%, l’imposta sostitutiva andrà aumentata del 6%.

L’imposta va versata in 3 rate:

  • la prima 40% dell’imposta sostitutiva entro il 31 luglio 2008
  • la seconda 30% entro il16 dicembre 2008 maggiorata del 3% annuo(interessi)
  • le terza 30% entro il 16 marzo 2009 maggiorata del 3% annuo(interessi)

Fonte : Sole 24 Ore

5 thoughts on “Finanziaria: Immobili dell’imprenditore indviduale

  1. Mi sembra il campo di applicazione molto restrittivo. La legge parla si’ di imprenditore individuale
    ma parla di estromettere i beni dal patrimonio NON DELL’IMPRENDITORE STESSO … ma dell’Impresa…
    persona o società … in questo caso i soci sono imprenditori tutti o solo quelli che
    partecipano anche con il loro lavoro ???? o non c’è imprenditore nelle società …. ?
    E’ una bella confusione che a distanza di anni non è stata sufficientemente chiarita,
    la legge 30/12/1991 art. 58 ha semplicemente e giustamente unito il concetto di IMPRESA INDIVIDUALE
    ad IMPRENDITORE INDIVIDUALE distinguendolo pero’ dall’IMPRESA (individuale o società)
    Ho trovato purtroppo che tutti intendono applicabile questa legge sempre all’ IMPRESA INDIVIDUALE (formula restrittiva al massimo)

  2. Salve,
    a partire dal periodo di imposta 2008, quindi dalle dichiarazioni da presentare il prossimo anno, si ritorna ad avere la possibilità di poter compensare orizzontalmente le eventuali passività di un’attività con il reddito imponibile derivante da altre fonti. è possibile utilizzare una passività di una ditta con regime dei minimi per compensare l’eventuale utile sempre in capo ad una persona fisica, ad esempio derivante da redditi di partecipazione/lavoro dipendente? oppure non è possibile?
    vi chiedo questo in merito al differente criterio di determinazione dell’imponibile nel caso dell’impresa dei minimi e dell’imposta sostitutiva IRAP, IRPEF.
    Es.
    reddito impresa minimi: -20.000€ (un acquisto di bene strumentale, interamente deducibile e per cassa)

    altri redditi di lavoro dip. p.f.: +25.000€

    situazione irpef: +5000€ tassabili – 8.000€ (per lavoro dip.) : 0,00€ imponibile irpef.

    è corretto?
    Grazie
    Patrik

  3. @ Patrik
    non è possibile utilizzare la passività di una ditta in regime dei minimi con la tassazione della persona fisica, questo perche il regime dei minimi “paga” un imposta SOSTITUTIVA e proprio per questo non è cumulabile con altri redditi

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