Come oramai ben sappiamo, con il decreto legge n. 93 del 29 maggio 2008, è stata eliminato l’ICI sull’abitazione principale.
Ma esistono alcuni casi in cui tale esenzione è stata estesa:
- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti e affini (fino al secondo grado) che vi risiedono;
- abitazioni di residenza di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e abitazioni Ater regolarmente assegnate;
- abitazioni di proprietà di disabili e anziani ricoverati o residenti in case di cura o riposo, purché non date in affitto;
- abitazione tenuta a disposizione da un cittadino italiano residente all’estero, purché non affittata;
- abitazione di proprietà di coniugi separati, anche per il coniuge non assegnatario che non possiede un’abitazione principale nel territorio comunale;
- unità immobiliare acquistata per essere destinata ad abitazione principale dal proprietario, anche se il proprietario non vi risiede anagraficamente, per un periodo massimo di 12 mesi.
Mentre in tutti gli altri casi e per i proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale ma di categorie catastali A1, A8, A9 resta in vigore l’ICI ocn le aliquote emanate dai comuni di appartenenza.
Fonte Studio Personale