Una pioggia di codici tributo per F23 e F24

Sono davvero moltissimi i codici tributo che le ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno introdotto per diversi scopi: un caso emblematico è quello della risoluzione 58/E, documento con cui la nostra amministrazione finanziaria ha voluto introdurre i riferimenti numerici da usare nel modello F24 Accise, utili per identificare il mancato o ritardato pagamento dell’imposta sulle assicurazioni e i contributi sui premi relativi alle spese del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che per il fondo di solidarietà destinato a quei soggetti che sono rimasti vittime dell’usura. Si tratta di ben otto codici, vale a dire, nello specifico, il 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377 e 3378. Lo stesso discorso vale anche per il codice 5275: si tratta, infatti, di quanto istituito dal Fisco attraverso la risoluzione 61/E, vale a dire il corrispettivo che deve essere versato dai concessionari di apparecchi per il gioco.

Scadenza ravvedimento lungo diritto annuale

Il 18 giugno, come abbiamo più volte avuto modo di sottolineare, è giornata ricca di scadenze. Tra le tante, anche la scadenza del ravvedimento lungo per quelle imprese già iscritte al Registro delle imprese e Rea al prim ogennaio 2011, che non hanno provveduto al versamento nel termine ordinario del diritto annuale, e cioè entro il 16 giugno, né hanno pagato entro il 30mo giorno successivo (termine ultimo per il ravvedimento breve).

Per esercitare l’opzione del ravvedimento lungo, le imprese individuali e le imprese collettive (società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi, gruppi di interesse economico, ecc.), dovranno versare l’importo del diritto annuale dovuto, con interessi di mora calcolati secondo il tasso legale, e sanzione pari al 3% del tributo (per violazioni commesse fino al 31 dicembre 2011) o al 3,75% del tributo (per violazioni commesse dal 1 febbraio 2011).

Dichiarazioni fraudolente: le responsabilità dei contribuenti

Una dichiarazione dei redditi non fedele alla realtà e presentata da un intermediario fiscale può comportare delle conseguenze non certo piacevoli per il contribuente: in effetti, nel caso in cui l’intermediario stesso sia stato condannato penalmente per truffa, allora il dichiarante dovrà ancora pagare la somma dovuta, con tanto di una maggiorazione per gli interessi, ma senza alcuna sanzione pecuniaria. La Corte di Cassazione si è espressa in questa maniera con la propria sentenza 8630 di quasi due settimane fa. Tutto è nato da una vicenda che ha visto coinvolto un contribuente; quest’ultimo ha impugnato una cartella di pagamento, la quale gli era stata notificata a causa di un controllo formale della propria dichiarazione. La richiesta del Fisco è stata quella di pagare le somme a titolo dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).

Tassa sulle barche, ultime precisazioni

Ultime novità in materia di tassa sulle barche. Stando a quanto introdotto all’interno dei chiarimenti contenuti dalla circolare n. 16 / E dell’Agenzia delle Entrate, relativa alla tassa annuale sulle unità da diporto precedentemente introdotta con l’art. 16 del d.l. n. 201 / 2011, infatti, anche il noleggiatore dovrà pagare l’imposta sulle imbarcazioni, poiché il tributo è dovuto sebbene tale fattispecie non sia espressamente prevista dalla norma, che invece si occupa di contemplare le ipotesi di locazione e di leasing. In caso contrario, vi sarebbe un effetto distorsivo del mercato.

Il provvedimento della direzione dell’Agenzia delle Entrate afferma altresì che sono interesaste dal pagamento tutte le unità da diporto della lunghezza di scafo compresa tra un minimo di 10 metri e un massimo di 24 metri (o navi con lunghezza superiore a 24 metri), ad esclusione di quei natanti che il Codice della natuca configura come di lunghezza inferiore ai 10 metri.

Ultima settimana per l’imposta sostitutiva delle plusvalenze

È rimasta soltanto una settimana per organizzarsi e non mancare una delle principali scadenze fiscali del prossimo 18 giugno: si tratta, infatti, dell’ultimo giorno disponibile per le aziende e gli enti interessati che sono obbligati al pagamento della prima o unica rata di una tassa molto particolare, vale a dire l’imposta sostitutiva del 6% che riguarda le plusvalenze che sono state iscritte in bilancio. Volendo essere ancora più precisi, c’è da dire che l’importo massimo che è previsto in questo caso non deve superare i trecento milioni di euro, mentre queste stesse plusvalenze devono scaturire dalle valutazioni di metalli preziosi per l’utilizzo non industriale. L’intera operazione viene svolta attraverso il modello F24 in formato telematico: nel caso di specie, bisogna far riferimento a un codice tributo, il 1830, il quale identifica proprio l’imposta sostitutiva appena spiegata, più precisamente il suo saldo.

Dichiarazioni fiscali 2011

Secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle finanze, che hanno diffuso una serie di interessanti informazioni sulle tipologie di dichiarazioni fiscali presentate dai contribuenti nel 2011 (ma relative al periodo di imposta del 2010 per società di persone, IVA, enti non commerciali, registro e successioni, studi di settore), gli importi compensati in F24 sarebbero passati da quota 16,5 miliardi di euro a 10,1 miliardi di euro, con una contrazione del 39%.

In particolar modo, sarebbero oltre 5,1 milioni i contribuenti che nel corso del 2011 non hanno presentato alcuna dichiarazione IVA, con una flessione dell’1 per cento rispetto al 2010. La causa è da ricondursi prevalentemente alla mancata presentazione della dichiarazione da parte di coloro che hanno optato per i contribuenti minimi previsto in favore dei soggetti che non hanno ricavi superiori a 30 mila euro (nel 2010, le adesioni al regime hanno registrato un incremento del 14,4%).

L’Inps aggiorna gli assegni familiari fino al 2013

Giusto due giorni fa l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) ha reso pubblici in una sua circolare i nuovi livelli di reddito dell’assegno destinato al nucleo familiare: questi aggiornamenti si sono resi necessari per quel che concerne il periodo compreso tra il prossimo 1° luglio e il 30 giugno del 2013. Ebbene, che cosa c’è da dire in questo senso? Fra tre settimane esatte vi sarà una rivalutazione vera e propria dei livelli del reddito familiare, in modo da ottenere la corresponsione del relativo assegno a cui si sta facendo riferimento, con le varie tipologie di nuclei che meritano un approfondimento. C’è un testo normativo prezioso per il discorso in questione, vale a dire la Legge 153 del 1988 (“Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti”).

IMU non residenti, fioccano i problemi

Manca pochissimo alla scadenza del pagamento della prima rata d’acconto dell’imposta municipale unica. Eppure, a così breve distanza dal termine del 18 giugno, non sono pochi i problemi che i centri di assistenza fiscale e i consulenti si trovano a dover sbrogliare, con particolare riferimento all’applicazione dell’IMU per i contribuenti non residenti, e per chi non potrà utilizzare il modello F24, e sarà costretto a sdoppiare il calcolo dell’ammontare dovuto a Comune e Stato, e procedere al pagamento attraverso bonifici bancari separati.

A render nota la procedura in tale fattispecie è stata una nota diramata pochi giorni fa dal Dipartimento delle finanze, che reca le disposizioni generali per la determinazione del quantum dovuto, e le modalità di pagamento, peraltro già illustrate con la precedente e più nota circolare n. 3 del dipartimento delle Finanze, datata 18 maggio 2012.

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Evasione fiscale internazionale

Buone notizie sul fronte del contrasto all’evasione fiscale internazionale. Stando a quanto comunica la Guardia di Finanza, le azioni di lotta alla sottrazione di importi nei confronti del fisco avrebbero generato delle gradevoli novità. In particolare, sarebbero la Svizzera, Hong Kong e la Gran Bretagna i Paesi esteri che maggiormente ricorrono all’interno della gamma di attività condotte dai finanzieri in questa prima parte del 2012, e che hanno consentito alle Fiamme Gialle in individuare più di 4,6 miliardi di euro di redditi non dichiarati.

Tra i principali illeciti fiscali internazionali scoperti dai finanzieri non vi sono tuttavia solamente episodi “tradizionali”, come ad esempio le finte residenze oltre confine (che sono il 22% del totale). La maggior parte delle attività (pari al 67%) riguardano infatti l’individuazione di stabili organizzazioni non dichiarate in Italia di società estere.

Ultimi sei giorni per il ravvedimento di Irpef, Iva, Ires e Irap

Fra sei giorni esatti scadrà l’ultimo termine utile per poter regolarizzare in maniera adeguata tutti quei pagamenti di imposte e di ritenute che non sono stati posti in essere entro la data dello scorso 16 maggio: ovviamente, questa scadenza fiscale si riferisce anche a quelle operazioni che sono state realizzate in maniera non sufficiente, a patto che si tratti di contribuenti che hanno l’obbligo del versamento unitario delle imposte e dei contributi in questione. Come si procede in questo senso? Anzitutto, bisogna ricordare che il pagamento di quanto non versato viene maggiorato degli interessi di tipo legale, oltre che di una sanzione pecuniaria: quest’ultima, comunque, viene irrogata in maniera ridotta, sfruttando il consueto modello F24 in formato telematico per tutti coloro che sono titolari di una partita Iva. L’alternativa, invece, è quella di sfruttare i modelli che sono resi disponibili presso gli istituti di credito, le agenzie postali e i concessionari, la soluzione scelta dalla nostra amministrazione finanziaria per i soggetti non titolari di partita Iva.

Aumento sanzioni sui tributi locali

L’incremento delle sanzioni a seguito dell’adesione del contribuente all’accertamento dei tributi locali è stato stabilito da quota 1/4 alla futura quota 1/3. Tuttavia, ed è questa la novità più interessante contenuta nel chiarimento insito nella circolare del dipartimento delle Finanze in materia di imposta municipale unica, l’incremento della sanzione entra in vigore solamente per le violazioni contestate a partire dal 6 dicembre 2011.

Pertanto, se il Comune notifica gli avvisi di accertamento per l’imposta comunale sugli immobili o per altri tributi locali per violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del c.d. dl Salva Italia, il contribuente potrà aderire all’accertamento pagando la vecchia sanzione ridotta di un quarto, anziché la nuova maggiorata a un terzo.

Nessun bollo se il conto è in rosso

I conti correnti in “rosso”, ovvero quelli con saldo debitore, non pagheranno imposta di bollo. Una esenzione che riguarda altresì i correntisti, persone fisiche, con valore medio di giacenza risultante dall’estratto conto che non supera i 5 mila euro. Tuttavia, laddove il cliente detenga più rapporti presso lo stesso istituto di credito, i saldi di quelli in attivo andranno sommati per verificare l’effettivo superamento della soglia.

Per quanto invece concerne il deposito titoli, l’imposta di bollo non è dovuta nell’ipotesi di dossier vuoti o sui quali nel corso del periodo rendicontato non si sia provveduto a effettuare registrazioni di scritture contabili di movimentazione nel dossier. I rapporti detenuti presso banche e società di intermediazione mobiliare mediante società fiduciarie, vedranno l’imposta di bollo applicata dall’ente gestore.

F24: tre codici per gli immobili detenuti all’estero

La risoluzione 54/E che la nostra amministrazione finanziaria ha provveduto a pubblicare nel corso della giornata di ieri ha consentito il debutto di tre nuovi codici tributo: si tratta del 4041, 4042 e 4043, vale a dire i riferimenti utili per il versamento d’imposta sul valore degli immobili che si trovano al di fuori dei nostri confini nazionali, senza dimenticare quelle attività finanziarie che sono anch’esse detenute in una nazione straniera. Ovviamente, questi stessi codici devono essere sfruttati all’interno del consueto modello F24. Questa imposizione tributaria è nata da poco meno di un anno, cioè da quando l’ha introdotta il Decreto Salva-Italia del governo Monti. I soggetti interessati sono quelle persone fisiche che vantano una residenza nel territorio dello Stato. Anzitutto, occorre ricordare che quando si ha a che fare con degli immobili (siano essi terreni o fabbricati) che vengono detenuti o goduti come diritto reale, allora l’imposta stessa deve essere pagata, senza fare troppo caso a quella che è la destinazione.

Assistenza Equitalia per i contribuenti

Le principali associazioni dei consulenti del lavoro stanno concordando con Equitalia una serie di iniziative concrete per cercare di alleviare le sofferenze dei contribuenti che si trovino dinanzi alla necessità di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, cercando di ridurre il gap conoscitivo e di interpretazione che milioni di italiani subiscono quando si trovano a che fare con gli adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

In questa ottica va inquadrata l’intesa raggiunta tra il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (che riunisce oltre 28 mila consulenti del lavoro) e Equitalia, allo scopo di analizzare in via specifica le situazioni critiche segnalate su tutto il territorio nazionale, come ad esempio accade per i casi di cartelle per tributi già pagati o oggetto di sentenza favorevole a seguito di un precedente contenzioso.